Roma, 8 giugno 2011
– “Profili di incostituzionalità”:
Vicedirigenza vittoriosa a Ragusa
Con questa affermazione il Giudice Gaetano Di martino, del
Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 168/2009 R.Gen lav. Prev,depositata
il 22 aprile 2011 (vedi sentenza) attacca duramente l’art.8, l.n.15 del 2009, la famosa “norma interpretativa”
approvata da Brunetta. Il Magistrato dissente dai rilievi dell’Amministrazione
dell’Interno che voleva trincerarsi dietro la famosa norma interpretativa per
respingere il ricorso. La portata della sentenza (del tutto
rivoluzionaria) è utile per tutti
coloro che hanno perso in primo grado. La novità importante, introdotta dal
giudicante ragusano, è l’abbattimento del muro
costituito dall’art. 8 (c.d.”norma interpretativa”)
che è stato usato dalle amministrazioni, nelle udienze, per impedire il
riconoscimento del diritto all’inquadramento. Il magistrato ha tagliato corto: “se è vero che fino a che perdura l’inerzia della
contrattazione collettiva, resta necessariamente indeterminato il trattamento
economico e lo stato giuridico da riconoscere ai vicedirigenti,
pur tuttavia ciò non esclude un interesse giuridicamente rilevante al
riconoscimento del diritto all’inquadramento a partire da una certa data: tale
accertamento ha effetti diretti e concreti nella sfera giuridica di parte
attrice, consentendole di differenziare la propria posizione, ai fini della
progressione di carriera, rispetto ai dipendenti che acquisiranno lo
stesso diritto a partire da un momento successivo ( n.d.r. “perdita di
chance”) e di pretendere che, quando sarà finalmente colmato il vuoto di status
giuridico ed economico della vicedirigenza, i
relativi effetti retroagiscono a partire dal momento
riconosciuto in sentenza. Neppure giustifica l’integrale rigetto delle domande attoree la norma di interpretazione
autentica dettata dall’art. 8 legge 4.3.2009, n. 15. (prima bocciatura del giudice alla novella).
La norma – insiste
il magistrato non soddisfatto –
è
volta a chiarire che alla mancata attuazione dei
profili funzionali ed economici inerenti all’area di nuova istituzione non può
sopperire una determinazione giudiziale, ribadendo che si tratta di compiti
rimessi esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale; solo rispetto
a tali profili funzionali ed economici può attribuirsi alla disciplina di fonte
negoziale carattere costitutivo, fermo restando tuttavia che la contrattazione
collettiva è tenuta a dettare una disciplina sicché il riconoscimento del
semplice diritto all’inquadramento è possibile anche in mancanza di
contrattazione collettiva. Solo questa interpretazione
– ancora lui, a pag. 5 – è,
ad avviso di questo giudice , compatibile con la natura di norma di
interpretazione autentica della disposizione in esame: una diversa
interpretazione attribuirebbe all’art.8 legge 15 del
2009 una portata diversa, di modifica con effetto retroattivo dell’art.17-bis d.lgs n.1645/01, con possibili profili
di incostituzionalità perché si verrebbe
ad incidere, non solo per l’avvenire ma anche per il passato, su un diritto
ormai definitivamente acquisito nella sfera giuridica dei ricorrenti. Alla
luce di quanto esposto deve essere dichiarato il diritto all’inquadramento nell’area
della vicedirigenza; la decorrenza di tale diritto
deve essere fatta coincidere con la data di entrata in
vigore del c.c.n.l. del personale del comparto
Ministeri per il quadriennio 2006/2009 che rappresenta il periodo contrattuale
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge
145/2002” . Il Giudice del lavoro Gaetano Di
martino-sentenza depositata il 22 aprile 2011- Tribunale di Ragusa.
Le battaglie sulla vicedirigenza sono
giuste: la magistratura lo conferma in varie sentenze
(Bologna, Napoli, Pordenone, Ariano Irpino, Roma, L’Aquila
e tante altre) ed anche per questo non
intendo desistere dalla lotta.
Il Segretario Generale Agg.
Angelo Paone
Roma, 24 febbraio 2011
–
Con
l'invio ai Comitati di Settore, da parte della Funzione Pubblica, dell'ipotesi di Atto di indirizzo quadro per l'Aran,
in applicazione di quanto stabilito al punto 5 nell'accordo separato del 4
febbraio u.s. si compie il primo passo previsto dal Ministro Brunetta per la
rivisitazione del sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego ai sensi
e per gli effetti del Dlgs 150/2009.Chi, all'interno
delle confederazioni, aveva sottoscritto l'accordo del 4 febbraio e pensava di
portare a casa una riscrittura
"disponibile" del Dlgs 150, la norma che ha
lanciato
Angelo
Paone
Leggi bozza atto
d’indirizzo del 18 febbraio
Roma, 20 dicembre 2010 – Vicedirigenza da Nord a Sud
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia
(alter ego del Consiglio di Stato) con sentenze 958 e 1413 del 2010
annulla la condizione sospensiva apposta dal Governo Regionale, all'atto
d'indirizzo, con la quale si rinviava sine die l'istituzione della separata area della vicedirigenza. Il supremo consesso amministrativo siciliano
ha invece deciso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del C.G.A. 488/09. A questo proposito ricordiamo che
anche il T.A.R. del Lazio nel 2007, con sentenza passata in giudicato, ha
ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro
per la funzione Pubblica ed al Ministro dell'economia e delle Finanze, ciascuna
per la parte di sua competenza, di esercitare le proprie attribuzioni per
emanare la direttiva contrattuale ex art.
Il Segretario Generale Agg.
Angelo Paone
Roma, 23 novembre
2010 – INARRESTABILE
VICEDIRIGENZA.
Ancora due successi (a Pordenone e Bologna) si aggiungono a
quelli già ottenuti (vedi sopra). La figura del vicedirigente,
istituita con la legge n. 145/02, non è mai divenuta ufficialmente operativa,
per volontà del Ministro Brunetta ed il parere di alcuni
sindacati compiacenti (apri il video e leggi gli atti parlamentari- seduta n.131 Camera dell'11.2.2009-Intervento dell'On.le Ciocchetti
ed altri). Sono a tutti note le quattro
leggi che prevedono, attraverso la contrattazione collettiva, tra
l'altro, l’istituzione di un’apposita area separata della vice dirigenza.L’attuazione della figura in questione DOVEVA essere individuata
nel periodo contrattuale 2006-2009, ma il "tavolo contrattuale"
che siglò il C.C.N.I. 2006-2009, decise di
rinviare la materia delle elevate professionalità alle c.d. code contrattuali. Questa O.S., che a
quel tavolo, come tutti sanno, consegnò un'apposita piattaforma sulla vicedirigenza, ha deciso di proseguire con la via
giudiziaria in sinergia con tutte quelle forze politiche che intendano, con
coerenza, portare a termine le quattro leggi sulla vicedirigenza: è una questione di legalità alla quale
Il Segretario Generale Agg.
Angelo Paone
Roma, 20 settembre 2010 – IL GOLPE DELLA C.I.S.L.
Nell’assemblea del 23 settembre al Viminale
Roma, 14 luglio 2010 –
VICEDIRIGENZA
COME SE PIOVESSE
Altri successi si aggiungono
a quelli già ottenuti. Ricordiamo, brevemente gli ultimi: all’Agenzia delle Dogane
i primi quindici vicedirigenti (Giudice Claudia Canè), ora altri ventitré colleghi hanno conseguito la qualifica di vicedirigente dal Giudice del lavoro dell’Aquila (Italo
Radoccia) così distribuiti: dieci al Ministero per le
Infrastrutture e i Trasporti e tredici al Ministero di
Giustizia. Il Tribunale dell’AQUILA con ben CINQUE
SENTENZE(229/10-97/10-98/10-99/10 e 167/10) ha
ritenuto che la “P.A. si è mostrata inadempiente”
(leggi il testo in primo piano)
per la mancata regolamentazione dell’ area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 e che dal termine iniziale
di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all’
Amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto
all’ inquadramento. Una vittoria giudiziale della DIRSTAT che si affianca alle
altre e che confermano che il percorso intrapreso è quello corretto nonostante
il Ministro Brunetta ad una risposta scritta (405740) della seduta n. 291 del
1/3/2010 ha dichiarato testualmente che “il personale che ne abbia
i requisiti può accedere alla vicedirigenza soltanto
previa costituzione dell'area da parte della contrattazione collettiva
nazionale del comparto di riferimento. Da ciò consegue l'inesistenza di un
diritto soggettivo all'inquadramento, il quale potrà sorgere solo allorché la
contrattazione collettiva costituirà l'apposita area. (…) Le parti contrattuali non hanno inteso disciplinare la vicedirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale
del lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 luglio 2007, ma hanno
rinviato tale adempimento ad una sequenza negoziale successiva” .Siamo certi che grazie alla nostra
professionalità arriveremo al risultato dichiarato.
Roma, 22 giugno 2010 –
CONTRATTI
INTEGRATIVI: COSA
CI FA UN PREFETTO ALL’ARAN?
L’ipotesi di contratto
integrativo di Ministero Interno passa senza la firma della U.I.L. che con circolare n. 33 del 24 maggio 2010 così sintetizza il suo
dissenso: “per la prima volta nella sua storia
1. Con i poteri che la riforma Brunetta conferisce ai
dirigenti nella gestione delle risorse umane, questi ultimi avranno un potere
discrezionale molto ampio, se non arbitrario, nella scelta dei colleghi cui
affidare compiti di particolare rilievo professionale.
2. Con questo appiattimento
generalizzato si va in controtendenza rispetto ai principi di maggiore
valorizzazione del lavoro pubblico, demotivando il personale dell’area terza
che non ha più aspettative, anche se a volte solo teoriche, di miglioramento
professionale.
3. Si vanificano i risultati delle precedenti
riqualificazioni, con una oggettiva ed anche
nominalistica retrocessione del personale inquadrato negli ormai ex profili
professionali di direttore. Poichè cerchiamo sempre di essere precisi, vogliamo fare un piccolo esempio. Da
domani un direttore di divisioneaggiunto di ragioneria
del 2002 farà le stesse cose di un operatore
amministrativo del 2002 riqualificatosi C1. E’ giusto?
Questi sono i motivi sinteticamente espressi del
nostro dissenso con le altre organizzazioni sindacali. Mentre siamo consapevoli dei motivi che hanno indotto le
altre organizzazioni a sottoscrivere l’accordo, rimaniamo basiti
della scelta dell’Amministrazione, che dal dicembre 2008 ci ha proposto con forza la necessità di un secondo profilo nell’area
terza (che tanto ritardo ha procurato), giustificandola come una
scelta di principio e strategica, di abbandonare tale impostazione in maniera
così repentina. Vogliamo usare un’espressione aulica,“come neve che si
scioglie al sole”, ma saremmo tentati di usare un’espressione più cruda e forte che
ci riserviamo di adottare nelle assemblee che verranno ora organizzate.”
Per capire le
ragioni del voltafaccia dell’Amministrazione basta leggere il nome del
responsabile dell’ARAN per i contratti dei Ministeri: il Prefetto fuori ruolo
(ma secondo noi
anche fuori luogo) Elvira Gentile. Come può un ‘Agenzia,
per sua natura neutrale, mantenere un profilo di terzietà
se ai massimi livelli viene collocato un Dirigente Generale, responsabile della
contrattazione dei Ministeri, proveniente dai ruoli prefettizi? E’ come dire che per arbitrare la partita Fiorentina-Napoli
viene designato un arbitro nativo di Firenze. Può mai essere neutrale? Ma c’è di più: il “ripensamento”
dell’Amministrazione dell’Interno nasce probabilmente da accordi sottobanco.
Non è da escludere (lo vedremo a breve) che altre ipotesi di contratto
integrativo già
firmate in altri ministeri (Giustizia, Beni culturali, Difesa, Esteri etc.)
subiscano una “inaspettata” bocciatura guarda caso proprio dall’ARAN
che richiederà essa stessa una uniformità di trattamento con il Ministero
Interno. Il seguito alla prossima puntata: gli inciuci
sono dietro l’angolo. Che ci fa un Prefetto all’ARAN?
Roma, 10 marzo 2010 –
“Vicedirigenza da promuovere, Brunetta no”
Lanzillotta boccia l’atteggiamento del Ministro della Funzione Pubblica, al
Convegno per il 62° anniversario della Dirstat, il 10
marzo 2010. Di fatto, sostiene il parlamentare, Brunetta ha impedito la
carriera alle elevate professionalità privando i funzionari di uno sbocco
professionale propedeutico alla dirigenza. Tale è – insiste Lancillotta
– l’area della vicedirigenza ove è possibile
reclutare le migliori risorse umane debellando il fenomeno clientelare di assegnazione degli incarichi dirigenziali non per meriti
ma per appartenenze politiche ovvero sindacali. La vicedirigenza
– continua – assolve la funzione di promuovere le elevate professionalità a
compiti di eccellenza. Brunetta ha esaurito la fase di
propaganda mediatica di attacco
indiscriminato verso il pubblico impiego cavalcando lo stereotipo dello statale
fannullone. E’ il personaggio che, dopo Berlusconi,
si è reso più famoso nel panorama elettorale italiano creando uno spartiacque
tra lavoratori pubblici, per sua definizione e per antonomasia fannulloni ed i
lavoratori privati sicuramente
efficienti e produttivi. Questa scelta di campo del Ministro ha trovato ampi
consensi nel settore privato. Brunetta ha e continua a pescare nel bacino
elettorale privato, pregiudizialmente ostile ai dipendenti pubblici
“inefficienti ed inetti” pertanto geneticamente fannulloni. L’opinione comune
che discrimina il lavoratore pubblico da quello privato
è stato e continua ad essere il cavallo di battaglia del Ministro. Il
divertimento di costui – prosegue il Ministro – si sta affievolendo perché il
suo approccio mediatico sta regredendo in quanto
Brunetta non ha più gli stessi spazi nei mass-media che ha avuto al suo
esordio. Non solo. I risultati del suo biennio non sono stati confortati da
riforme concrete e da programmi seri. Il suo impatto carismatico si è spento.
E’ venuta meno la gestione del personale su processi motivazionali e di
carriera concreti. Le percentuali predeterminate per legge di fannulloni (25%)
di semi fannulloni (50%) e di meritevoli (25%) non può
essere pregiudiziale. Soltanto un monitoraggio serio può indicarci la reale
produttività per ciascun ufficio: non può un dirigente essere obbligato a
respingere un 25% di lavoratori, a prescindere dal loro apporto professionale,
soltanto perché gli viene imposto per legge di
bocciare comunque ¼ del suo personale. E’ una rilevazione falsa in quanto
imposta dall’alto, dunque non rispondente alla realtà. Brunetta, inoltre, ha
commissariato l’Aran imponendo un funzionario del
Ministero della Funzione Pubblica (n.d.r. il dr. Naddeo) svuotando i compiti dell’agenzia che
istituzionalmente dovrebbe
svolgere funzioni di imparzialità e di terzietà tra
le parti sociali. Tanto varrebbe eliminarla con notevoli risparmi per le casse
dello Stato e, dunque, dei cittadini. Tutta l’attività del Ministro, quindi, ha
fatto leva sui sentimenti dell’opinione pubblica ispirandosi ad atteggiamenti
vessatori (arresti domiciliari per malattia, cartellini e controlli ispettivi di ogni ordine e grado) di grande impatto mediatico ma di nessuna sostanza sui processi motivazionali
e meritocratici che incidono prepotentemente sulla produttività. Nessuna
variabile strutturale dell’organizzazione del lavoro, in questi due anni brunettiani, è stata messa in campo. La vicedirigenza
è tra le variabili strutturali il fulcro di una carriera che premia le aspettative e le professionalità più elevate abbattendo il
fenomeno clientelare attuale. Le funzioni dirigenziali, senza l’attuazione
della vicedirigenza, vengono
spesso affidate a personale che non ha i requisiti minimi professionali.
Ringraziamo Lanzillotta per il suo efficace
intervento, applauditissimo, ai lavori della DIRSTAT
per il 62° anniversario dalla fondazione. La nostra Federazione è l’unica
organizzazione sindacale che si sta muovendo, con coerenza, e si sta battendo per l’affermazione dei diritti acquisiti dalle
elevate professionalità del pubblico impiego. E’ facile osservare che altre
formazioni sindacali sono impegnate a promuovere propri candidati nella
competizione elettorale dimenticando le istanze dei
funzionari.
Roma, 22 gennaio 2010 – Vicedirigenza : mai domi
Dunque
ancora un’ennesima sentenza, pronunciata dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per
Roma, 3 novembre 2009 – Giorgio FLAIM : “vicedirigenza
non procrastinabile”
Il Giudice di Trento con sentenza n. 76/09, del Tribunale di
Trento, depositata il 17 settembre 2009 scorso recepisce
in parte le motivazioni addotte dal nostro legale, Prof.
Avv. De Marinis, difensore di Chilà
Filomena, contro il Ministero Interno. Rispetto al Giudice Grisanti
di Roma si discosta nella decorrenza di insorgenza del
diritto soggettivo, in capo a coloro che sono in possesso dei requisiti, allo
scadere del quadriennio normativo 2006-2009. Il dr. Giorgio Flaim
motiva così il
dispositivo: “ La norma interpretativa
(art.
Dunque anche il Giudice di Trento, al pari del Giudice di Roma, dr. Grisanti,
ritiene che la norma interpretativa non pregiudichi il diritto soggettivo
azionabile in giudizio, a far data dal 2010 qualora si verificasse l’ipotesi
“anomala” del mancato intervento della contrattazione collettiva. La sentenza
del Giudice di Roma, Grisanti, ha influito sulla sentenza del
Giudice di Trento che differisce nella decorrenza del diritto soggettivo.
Entrambe le sentenze sostanzialmente convergono sulla improcrastinabilità dell’istituto della vicedirigenza,
a prescindere dalla norma interpretativa che intendeva lasciare indefinita la
data di attuazione.
Roma, 29 luglio 2009 – IL COMMENTO DEL VINCITORE: Prof. Avv. Nicola
De Marinis
(Vedi nella sottostante rubrica
Magazine l’elenco dei responsabili DIRSTAT,
coordinati dal nostro
legale Prof. De Marinis,
per
Riportiamo di seguito il commento, consegnato alla
Federazione DIRSTAT, a firma
del Prof. De Marinis:
“Il tema della ‘vicedirigenza’,
quale modalità di promozione delle elevate professionalità
nella pubblica amministrazione, torna prepotentemente alla ribalta.
Voluta dal Governo di centro-destra,
che, con la legge 145/2002 aveva inserito nel corpus del d. lgs.
n. 165/2001, il testo unico sul lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, l’art. 17 bis, recante la previsione
dell’istituzione di una separata area contrattuale per la vicedirigenza
destinata a comprendere il personale più qualificato (già inquadrato nei
livelli C3 e C2, in possesso di titolo di laurea e con una congrua anzianità di
servizio) ed a ricevere un peculiare trattamento normativo ed economico da
definirsi nell’indicata sede negoziale con gli specifici soggetti
rappresentativi, aveva identificato, in una con l’abolizione del ruolo unico
dei dirigenti, il fulcro di un nuovo modello di gestione dell’amministrazione
pubblica, che, ridimensionata la figura, viceversa concepita come centrale
nella prima privatizzazione, del dirigente-manager, si ridefiniva secondo il
noto assetto burocratico fondato sulla redistribuzione
di funzioni e poteri ai diversi livelli della gerarchia.
Sennonchè il ripensamento che in ordine al
modello di gestione della pubblica amministrazione ha caratterizzato il nuovo
governo di centro-destra, giunto a stemperare l’apprezzabile attenzione verso
le professionalità più qualificate presenti nel settore pubblico in favore di
una generica idea di valorizzazione del merito individuale, giocata tutta in
termini economici ed affidata alla discrezionalità del dirigente, per di più
severamente circoscritta dalle regole legali, finiva per travolgere l’istituto.
L’art. 8 della legge
n. 15/2009 recava una norma di interpretazione
autentica dell’art. 17 bis del d. lgs
n. 165/2001 per cui la disposizione di legge veniva privata di qualsiasi efficacia
precettiva, dovendosi leggere non nel senso che ad
essa dovesse ricollegarsi l’istituzione dell’area separata della vicedirigenza, restando così la contrattazione collettiva
obbligata a procedervi nel termine indicato, ma nel senso che la disposizione fosse
intesa a riconoscere alla contrattazione collettiva la semplice facoltà di
istituire la nuova area quando così si
fosse determinata.
Il differimento sine
die dell’istituzione dell’area separata della
dirigenza che da tale lettura finiva per derivare era, almeno nel convincimento
del legislatore, sufficiente a far degradare da diritto a mera aspettativa l’accesso al superiore inquadramento e così a
sottrarre giuridica rilevanza alle pretese già in tal senso avanzate in sede
giudiziaria da molti dei dipendenti pubblici interessati, evitando altresì al
legislatore di assumersi la responsabilità politica di una esplicita
abrogazione della norma.
Ma la controriforma si arena sulle secche di una
tecnica legislativa che, per quanto vantaggiosa, come si è detto, sul piano del
compromesso politico, si rivela tecnicamente discutibile.
L’inconsistenza della
soluzione legislativa è ora disvelata dalla suestesa sentenza del Tribunale di Roma, che si segnala
essere la prima ad essersi pronunziata sulla configurabilità
di un diritto all’accesso alla vicedirigenza in
costanza di vigenza dell’art. 8 della legge n.
15/2009.
Il Giudicante giunge addirittura a disapplicare tale norma di interpretazione
autentica ritenuta in contrasto con i più elementari principi di diritto ed in
particolare con il principio di conservazione degli atti giuridici, di cui è
applicazione l’art. 1367 c.c. sull’interpretazione dei contratti, per il quale
gli atti stessi devono essere interpretati nel senso in cui possono avere
qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, come la
lettura imposta dall’art.
Il Tribunale di Roma
non manca neppure di smascherare il compromesso politico e dissimulare
l’intento sostanzialmente abrogativo sotteso all’operazione di “svuotamento di
fatto” dell’art. 17 bis realizzata attraverso l’art. 8 ma ne censura la palese
incostituzionalità in relazione al sottrarsi della
medesima alle ordinarie regole sull’abrogazione delle norme giuridiche dettate
dall’art. 15 delle “preleggi”.
Su questa base il
Giudice perviene a sostenere la permanenza della natura precettiva
dell’art. 17 bis anche nella vigenza dell’art. 8 e, quindi, dell’interesse del
ricorrente ad agire anche nel nuovo quadro normativo e nonostante l’inesistenza
di una disciplina a livello di contrattazione collettiva della vicedirigenza, con il riconoscimento in favore del
ricorrente medesimo di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente alla lesione della sua legittima aspirazione ad una progressione
nella carriera professionale peraltro determinato anche con riferimento alla
normale dinamica contrattuale di aumento della
retribuzione spettante.
Non si tratta certo
di un approdo definitivo, le sentenze che verranno ben potranno discostarsi dal
precedente ed accogliere un orientamento del tutto opposto, ma la pronunzia in commento
indubbiamente interpella la parte politica sulla necessità di una scelta
definitiva e coerente sul modello di gestione della pubblica amministrazione e
sul ruolo che in questo contesto si intende attribuire
alle professionalità più elevate che operano nel settore”.
Firmato Prof. Avv. Nicola De Marinis
Consegnato a mano al Segretario Generale Agg. Dr. Angelo Paone, presso
Roma, 18 luglio 2009 – VICEDIRIGENZA INESPUGNABILE
Il
tentativo di sterilizzare la vicedirigenza, sul versante giudiziario, è
fallito. L’art. 8 della legge 15/09 (norma interpretativa in materia di vicedirigenza) che intendeva
eliminare il contenzioso, ovvero rinviare l’attuazione della nuova area, è stato respinto dalla magistratura. Il Prof. De Marinis nell’udienza del
17 luglio 2009, dinanzi al Giudice del Lavoro di Roma,dr.
Grisanti, è riuscito a superare il problema interpretativo posto dall’art. 8
della legge 15/09. La sua vittoria apre scenari del tutto nuovi: non c’è
manovra parlamentare che tenga. E’ il primo ricorso vinto successivamente
all’entrata in vigore della nuova legge. La vicedirigenza,
dunque, è inespugnabile: con buona pace dei sindacati confederali e dei
parlamentari che hanno cercato di affossarla.