Roma, 8  giugno  2011 – “Profili di incostituzionalità”: Vicedirigenza vittoriosa  a Ragusa

Con questa affermazione il Giudice Gaetano Di martino, del Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 168/2009 R.Gen lav. Prev,depositata il 22 aprile 2011 (vedi sentenza) attacca duramente l’art.8, l.n.15 del 2009, la famosa “norma interpretativa” approvata da Brunetta. Il Magistrato dissente dai rilievi dell’Amministrazione dell’Interno che voleva trincerarsi dietro la famosa norma interpretativa per respingere il ricorso. La portata della sentenza (del tutto rivoluzionaria) è utile per  tutti coloro che hanno perso in primo grado. La novità importante, introdotta dal giudicante ragusano, è l’abbattimento del muro costituito dall’art. 8 (c.d.”norma interpretativa”) che è stato usato dalle amministrazioni, nelle udienze, per impedire il riconoscimento del diritto all’inquadramento. Il magistrato ha tagliato corto: se è vero che fino a che perdura l’inerzia della contrattazione collettiva, resta necessariamente indeterminato il trattamento economico e lo stato giuridico da riconoscere ai vicedirigenti, pur tuttavia ciò non esclude un interesse giuridicamente rilevante al riconoscimento del diritto all’inquadramento a partire da una certa data: tale accertamento ha effetti diretti e concreti nella sfera giuridica di parte attrice, consentendole di differenziare la propria posizione, ai fini della progressione di carriera, rispetto ai dipendenti che acquisiranno lo stesso diritto a partire da un momento successivo ( n.d.r. “perdita di chance”) e di pretendere che, quando sarà finalmente colmato il vuoto di status giuridico ed economico della vicedirigenza, i relativi effetti retroagiscono a partire dal momento riconosciuto in sentenza. Neppure giustifica l’integrale rigetto delle domande attoree la norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 8 legge 4.3.2009, n. 15. (prima bocciatura del giudice alla novella). La norma insiste il magistrato non soddisfattoè volta a chiarire che alla mancata attuazione dei profili funzionali ed economici inerenti all’area di nuova istituzione non può sopperire una determinazione giudiziale, ribadendo che si tratta di compiti rimessi esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale; solo rispetto a tali profili funzionali ed economici può attribuirsi alla disciplina di fonte negoziale carattere costitutivo, fermo restando tuttavia che la contrattazione collettiva è tenuta a dettare una disciplina sicché il riconoscimento del semplice diritto all’inquadramento è possibile anche in mancanza di contrattazione collettiva. Solo questa interpretazione – ancora lui, a pag. 5 – è, ad avviso di questo giudice , compatibile con la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in esame: una diversa interpretazione attribuirebbe all’art.8 legge 15 del 2009 una portata diversa, di modifica con effetto retroattivo dell’art.17-bis d.lgs n.1645/01, con possibili profili di incostituzionalità perché si verrebbe ad incidere, non solo per l’avvenire ma anche per il passato, su un diritto ormai definitivamente acquisito nella sfera giuridica dei ricorrenti. Alla luce di quanto esposto deve essere dichiarato il diritto all’inquadramento nell’area della vicedirigenza; la decorrenza di tale diritto deve essere fatta coincidere con la data di entrata in vigore del c.c.n.l. del personale del comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009 che rappresenta il periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 145/2002” .  Il Giudice del lavoro Gaetano Di martino-sentenza depositata  il 22 aprile 2011- Tribunale di Ragusa.

Le battaglie sulla vicedirigenza sono giuste: la magistratura lo conferma in varie sentenze (Bologna, Napoli, Pordenone, Ariano Irpino, Roma, L’Aquila e tante altre)  ed anche per questo non intendo desistere dalla lotta.

Il Segretario Generale Agg.

Angelo Paone

 

 

 

 

 

Roma, 24 febbraio 2011 – La Vicedirigenza riprende fiato

Con l'invio ai Comitati di Settore, da parte della Funzione Pubblica, dell'ipotesi di Atto di indirizzo quadro per l'Aran, in applicazione di quanto stabilito al punto 5 nell'accordo separato del 4 febbraio u.s. si compie il primo passo previsto dal Ministro Brunetta per la rivisitazione del sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego ai sensi e per gli effetti del Dlgs 150/2009.Chi, all'interno delle confederazioni, aveva sottoscritto l'accordo del 4 febbraio e pensava di portare a casa una riscrittura "disponibile" del Dlgs 150, la norma che ha lanciato la Riforma Brunetta, ad una prima lettura dell'ipotesi di atto di indirizzo deve assolutamente ricredersi. Infatti, il testo inviato ai Comitati di Settore conferma la previsione dello sfaldamento completo della contrattazione, in particolare quella decentrata, ed il mantenimento di un ridotto peso specifico delle forze sociali relegate ad esercitare le relazioni sindacali nel ristretto ambito del diritto di informazione preventiva, successiva e della consultazione.La legge ritorna ad essere, come prima della privatizzazione del pubblico impiego, il centro del sistema per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed i contratti collettivi, quando si stipuleranno, non potranno più affrontare le tematiche dell'organizzazione del lavoro, delle sanzioni disciplinari, della valutazione ai fini del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche. A questo deve essere aggiunta un’altra delle previsioni già contenute nel D.lgs. 150/2009, correttivo del D.lgs. 165/2001, e relativa alla possibilità per le amministrazioni di adottare atti unilaterali in sostituzione della contrattazione decentrata qualora non si raggiunga l'accordo fra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali stesse. Altro punto centrale dell'Atto di indirizzo riguarda la previsione che debba essere destinato al trattamento economico connesso alla performance individuale la parte prevalente del salario accessorio; a tale proposito la Funzione Pubblica chiarisce che l'individuazione di tale quota sarà disciplinata solo con i prossimi rinnovi contrattuali e questo nasce dagli obblighi che la Finanziaria 2010 affida al blocco dei contratti per il triennio 2011-2013. La bozza dell’atto d’indirizzo cita anche, al punto 6) pag.4, senza previsione di una data certa, la costituzione, al tavolo della contrattazione, dell’apposita area della Vicedirigenza nel Pubblico Impiego. Questo in sintesi e ad una prima lettura, le riflessioni sullo schema di atto di indirizzo, che allego alla presente, e per il quale mi riservo una valutazione ed analisi più attenta.

                                                                                                                                                               Angelo Paone

Leggi bozza atto d’indirizzo del 18 febbraio 2011, in primo piano

 

 

Roma, 20 dicembre 2010 – Vicedirigenza da Nord a Sud

Il Consiglio di Giustizia amministrativa  della Sicilia (alter ego del Consiglio di Stato) con sentenze 958 e 1413 del 2010 annulla la condizione sospensiva apposta dal Governo Regionale, all'atto d'indirizzo, con la quale si rinviava sine die l'istituzione della separata area della vicedirigenza. Il supremo consesso amministrativo siciliano ha invece deciso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del C.G.A. 488/09. A questo proposito ricordiamo che  anche il T.A.R. del Lazio nel 2007, con sentenza passata in giudicato, ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione Pubblica ed al Ministro dell'economia e delle Finanze, ciascuna per la parte di sua competenza, di esercitare le proprie attribuzioni per emanare la direttiva contrattuale ex art. 10 l. 145/02 per l'istituzione della vicedirigenza. La Sicilia è la prima regione che vedrà istituita la vicedirigenza: al Ministro per la Funzione Pubblica non resta che emanare la direttiva all'ARAN  e dovrà aprire il tavolo contrattuale per la disciplina dell'area separata della Vicedirigenza, già inserita nelle c.d. code contrattuali del contratto collettivo nazionale 2006/2009. Le sigle sindacali che si sono opposte all'istituzione della vicedirigenza dovranno arrendersi.

Il Segretario Generale Agg.

Angelo Paone

 

Roma, 23 novembre  2010 – INARRESTABILE VICEDIRIGENZA.

Ancora  due successi  (a Pordenone e Bologna) si aggiungono a quelli già ottenuti (vedi sopra). La figura del vicedirigente, istituita con la legge n. 145/02, non è mai divenuta ufficialmente operativa, per volontà del Ministro Brunetta ed il parere di alcuni sindacati compiacenti (apri il video e leggi gli atti parlamentari- seduta n.131 Camera dell'11.2.2009-Intervento dell'On.le Ciocchetti ed altri). Sono a tutti note le quattro leggi che prevedono, attraverso la contrattazione collettiva, tra l'altro,  l’istituzione di un’apposita area separata della vice dirigenza.L’attuazione della figura in questione DOVEVA essere individuata nel periodo contrattuale 2006-2009, ma il "tavolo contrattuale" che siglò il C.C.N.I. 2006-2009,  decise di rinviare la materia delle elevate professionalità alle c.d. code contrattuali. Questa O.S., che a quel tavolo, come tutti sanno, consegnò un'apposita piattaforma sulla vicedirigenza, ha deciso di proseguire con la via giudiziaria in sinergia con tutte quelle forze politiche che intendano, con coerenza, portare a termine le quattro leggi sulla vicedirigenza: è una questione di legalità alla quale la DIRSTAT non intende rinunciare.

Il Segretario Generale Agg.

Angelo Paone

 

Roma, 20 settembre 2010 – IL GOLPE DELLA C.I.S.L.

 

Nell’assemblea del 23 settembre al Viminale la C.I.S.L., firmataria del contratto integrativo, fiera di aver stravolto il parere negativo dell’ARAN sulla qualifica unica nell’area terza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:non potevamo difendere la  'casta dei direttori' solo e soltanto per  motivi ideologici senza promuovere le migliaia di lavoratori che non hanno goduto delle riqualificazioni. Grazie alla sola volontà della CISL migliaia di collaboratori sono stati spinti verso l'alto con  la  promozione a funzionario. Ora tutta la terza area ha una sola posizione giuridica, apicale. D'altra parte l'esigenza si era fatta pressante per l'esubero di personale (soprattutto al sud) con troppi lavoratori aventi la qualifica di direttore. Uno squilibrio che andava sanato, consentendo una migliore gestione del personale delle prefetture e delle questure. Oltretutto la qualifica di direttore ingenera confusione con quella dirigenziale, soprattutto per l'utenza. Abbiamo altresì eliminato tutti gli attriti all'interno della terza area tra le varie tipologie di direttori (amministrativi, contabili, linguistici, bibliotecari e quant'altro). Oggi tutti potranno fregiarsi di una qualifica unica (funzionario) con buona pace di tutti e senza più conflitti interni. Tutto questo grazie al nostro impegno e contro il parere dell'amministarzione che ha più volte insistito sul doppio profilo professionale. La qualifica di direttore avrebbe creato un'ulteriore sbarramento: oggi tutti potranno transitare da un livello economico all'altro senza difficoltà; per questo ci siamo tenacemente opposti al disegno dell'amministrazione. Grazie a noi migliaia di lavoratori esclusi dalle riqualificazioni potranno avere i soldi e gli avanzamenti. Senza la nostra firma non sarebbe stato possibile: siamo orgogliosi e ci vantiamo di questo, ci dispiace per la UIL e la CGIL che si sono sfilate da questo storico vantaggioso contratto per tutti i lavoratori. Non c'è bisogno della loro firma (UIL e CGIL)  perchè è sufficiente la  nostra (CISL) in quanto siamo il sindacato che detiene la maggioranza relativa, non occorre infatti la maggioranza assoluta per i contratti integrativi. Ci dispiace per la UIL e per la CGIL che non hanno colto il significato storico di questo contratto, nel tempo tutti i lavoratori ce ne saranno grati. Sia la UIL che la CGIL perderanno consensi"

 

 

 

Roma, 14 luglio 2010 –  VICEDIRIGENZA COME SE PIOVESSE

 

Altri successi si aggiungono a quelli già ottenuti. Ricordiamo, brevemente gli ultimi: all’Agenzia delle Dogane i primi quindici vicedirigenti (Giudice  Claudia Canè), ora altri ventitré  colleghi hanno conseguito la qualifica di vicedirigente dal Giudice del lavoro dell’Aquila (Italo Radoccia) così distribuiti: dieci al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e tredici al Ministero di Giustizia.  Il Tribunale dell’AQUILA con ben CINQUE SENTENZE(229/10-97/10-98/10-99/10 e 167/10) ha ritenuto che la “P.A. si è mostrata inadempiente” (leggi il testo in primo piano) per la mancata regolamentazione dell’ area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 e che dal termine iniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all’ Amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto all’ inquadramento. Una vittoria giudiziale della DIRSTAT che si affianca alle altre e che confermano che il percorso intrapreso è quello corretto nonostante il Ministro Brunetta ad una risposta scritta (405740) della seduta n. 291 del 1/3/2010 ha dichiarato testualmente che “il personale che ne abbia i requisiti può accedere alla vicedirigenza soltanto previa costituzione dell'area da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Da ciò consegue l'inesistenza di un diritto soggettivo all'inquadramento, il quale potrà sorgere solo allorché la contrattazione collettiva costituirà l'apposita area. (…) Le parti contrattuali non hanno inteso disciplinare la vicedirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato tale adempimento ad una sequenza negoziale successiva” .Siamo certi che grazie alla nostra professionalità arriveremo al risultato dichiarato. La DIRSTAT non si è mai data per vinta. La DIRSTAT auspica una svolta politico-sindacale alla luce di quanto sta accadendo in questo momento; inoltre stiamo continuando con la lotta in campo giudiziario, chi fosse interessato ad aderire al ricorso può contattare i seguenti numeri telefonici:063211535-0646526952-0646536084-3484491455.

 

Roma, 22 giugno 2010 –  CONTRATTI INTEGRATIVI: COSA CI FA UN PREFETTO ALL’ARAN?

 

L’ipotesi di contratto integrativo di Ministero Interno passa senza la firma della U.I.L. che con circolare n. 33 del 24 maggio 2010 così sintetizza il suo dissenso: “per la prima volta nella sua storia la UIL –PA Interno non sottoscriverà un accordo. Riteniamo utile comunicare a caldo i motivi che ci hanno portato a tale scelta pur condividendo la maggior parte dei contenuti dell’accordo. Abbiamo lavorato costantemente affinchè i lavoratori del Ministero dell’Interno conseguissero comunque il risultato di avere un nuovo contratto integrativo. Rispetto alla piattaforma unitaria del 19 giugno 2008, molti obiettivi sono stati raggiunti ma uno, a nostro giudizio particolarmente qualificante, andrà perduto. Nella piattaforma unitaria, infatti, nell’area terza le organizzazioni confederali, pur proponendo un profilo unico, ne differenziavano il contenuto professionale a seconda della posizione economica rivestita. Con l’attuale accordo, invece, viene istituito nei vari settori dell’area terza un unico profilo a contenuto professionale indifferenziato.Tale decisione a nostro giudizio avrà conseguenze pericolose e difficili da gestire che sinteticamente vi illustriamo:

1. Con i poteri che la riforma Brunetta conferisce ai dirigenti nella gestione delle risorse umane, questi ultimi avranno un potere discrezionale molto ampio, se non arbitrario, nella scelta dei colleghi cui affidare compiti di particolare rilievo professionale.

2. Con questo appiattimento generalizzato si va in controtendenza rispetto ai principi di maggiore valorizzazione del lavoro pubblico, demotivando il personale dell’area terza che non ha più aspettative, anche se a volte solo teoriche, di miglioramento professionale.

3. Si vanificano i risultati delle precedenti riqualificazioni, con una oggettiva ed anche nominalistica retrocessione del personale inquadrato negli ormai ex profili professionali di direttore. Poichè cerchiamo sempre di essere precisi, vogliamo fare un piccolo esempio. Da domani un direttore di divisioneaggiunto di ragioneria del 2002 farà le stesse cose di un operatore amministrativo del 2002 riqualificatosi C1. E’ giusto?

Questi sono i motivi sinteticamente espressi del nostro dissenso con le altre organizzazioni sindacali. Mentre siamo consapevoli dei motivi che hanno indotto le altre organizzazioni a sottoscrivere l’accordo, rimaniamo basiti della scelta dell’Amministrazione, che dal dicembre 2008 ci ha proposto con forza la necessità di un secondo profilo nell’area terza (che tanto ritardo ha procurato), giustificandola come una scelta di principio e strategica, di abbandonare tale impostazione in maniera così repentina. Vogliamo usare un’espressione aulica,“come neve che si scioglie al sole”, ma saremmo tentati di usare un’espressione più cruda e forte che ci riserviamo di adottare nelle assemblee che verranno ora organizzate.”

Per capire le ragioni del voltafaccia dell’Amministrazione basta leggere il nome del responsabile dell’ARAN per i contratti dei Ministeri: il Prefetto fuori ruolo (ma  secondo noi anche fuori luogo) Elvira Gentile. Come può unAgenzia, per sua natura neutrale, mantenere un profilo di terzietà se ai massimi livelli viene collocato un Dirigente Generale, responsabile della contrattazione dei Ministeri, proveniente dai ruoli prefettizi? E’ come dire che per arbitrare la partita Fiorentina-Napoli viene designato un arbitro nativo di Firenze. Può mai essere neutrale? Ma c’è di più: il “ripensamento” dell’Amministrazione dell’Interno nasce probabilmente da accordi sottobanco. Non è da escludere (lo vedremo a breve) che altre ipotesi di contratto integrativo  già firmate in altri ministeri (Giustizia, Beni culturali, Difesa, Esteri etc.) subiscano una “inaspettata”  bocciatura guarda caso proprio dall’ARAN che richiederà essa stessa una uniformità di trattamento con il Ministero Interno. Il seguito alla prossima puntata: gli inciuci sono dietro l’angolo. Che ci fa un Prefetto all’ARAN?

 

 

Roma, 10 marzo 2010 –  Vicedirigenza da promuovere, Brunetta no”

 

Lanzillotta boccia l’atteggiamento del Ministro della Funzione Pubblica, al Convegno per il 62° anniversario della Dirstat, il 10 marzo 2010. Di fatto, sostiene il parlamentare, Brunetta ha impedito la carriera alle elevate professionalità privando i funzionari di uno sbocco professionale propedeutico alla dirigenza. Tale è – insiste Lancillotta – l’area della vicedirigenza ove è possibile reclutare le migliori risorse umane debellando il fenomeno clientelare di assegnazione degli incarichi dirigenziali non per meriti ma per appartenenze politiche ovvero sindacali. La vicedirigenza – continua – assolve la funzione di promuovere le elevate professionalità a compiti di eccellenza. Brunetta ha esaurito la fase di propaganda mediatica di attacco indiscriminato verso il pubblico impiego cavalcando lo stereotipo dello statale fannullone. E’ il personaggio che, dopo Berlusconi, si è reso più famoso nel panorama elettorale italiano creando uno spartiacque tra lavoratori pubblici, per sua definizione e per antonomasia fannulloni ed i lavoratori privati  sicuramente efficienti e produttivi. Questa scelta di campo del Ministro ha trovato ampi consensi nel settore privato. Brunetta ha e continua a pescare nel bacino elettorale privato, pregiudizialmente ostile ai dipendenti pubblici “inefficienti ed inetti” pertanto geneticamente fannulloni. L’opinione comune che discrimina il lavoratore pubblico da quello privato è stato e continua ad essere il cavallo di battaglia del Ministro. Il divertimento di costui – prosegue il Ministro – si sta affievolendo perché il suo approccio mediatico sta regredendo in quanto Brunetta non ha più gli stessi spazi nei mass-media che ha avuto al suo esordio. Non solo. I risultati del suo biennio non sono stati confortati da riforme concrete e da programmi seri. Il suo impatto carismatico si è spento. E’ venuta meno la gestione del personale su processi motivazionali e di carriera concreti. Le percentuali predeterminate per legge di fannulloni (25%) di semi fannulloni (50%) e di meritevoli (25%) non può essere pregiudiziale. Soltanto un monitoraggio serio può indicarci la reale produttività per ciascun ufficio: non può un dirigente essere obbligato a respingere un 25% di lavoratori, a prescindere dal loro apporto professionale, soltanto perché gli viene imposto per legge di bocciare comunque ¼ del suo personale. E’ una rilevazione falsa in quanto imposta dall’alto, dunque non rispondente alla realtà. Brunetta, inoltre, ha commissariato l’Aran imponendo un funzionario del Ministero della Funzione Pubblica (n.d.r. il dr. Naddeo) svuotando i compiti dell’agenzia che istituzionalmente  dovrebbe svolgere funzioni di imparzialità e di terzietà tra le parti sociali. Tanto varrebbe eliminarla con notevoli risparmi per le casse dello Stato e, dunque, dei cittadini. Tutta l’attività del Ministro, quindi, ha fatto leva sui sentimenti dell’opinione pubblica ispirandosi ad atteggiamenti vessatori (arresti domiciliari per malattia, cartellini e controlli ispettivi di ogni ordine e grado) di grande impatto mediatico ma di nessuna sostanza sui processi motivazionali e meritocratici che incidono prepotentemente sulla produttività. Nessuna variabile strutturale dell’organizzazione del lavoro, in questi due anni brunettiani, è stata messa in campo. La vicedirigenza è tra le variabili strutturali il fulcro di una carriera che premia le aspettative e le professionalità più elevate abbattendo il fenomeno clientelare attuale. Le funzioni dirigenziali, senza l’attuazione della vicedirigenza, vengono spesso affidate a personale che non ha i requisiti minimi professionali. Ringraziamo Lanzillotta per il suo efficace intervento, applauditissimo, ai lavori della DIRSTAT per il 62° anniversario dalla fondazione. La nostra Federazione è l’unica organizzazione sindacale che si sta muovendo, con coerenza, e si sta battendo per l’affermazione dei diritti acquisiti dalle elevate professionalità del pubblico impiego. E’ facile osservare che altre formazioni sindacali sono impegnate a promuovere propri candidati nella competizione elettorale dimenticando le istanze dei funzionari. La DIRSTAT non ha preferenze politiche perché è un sindacato autonomo: l’unico impegno è l’affermazione piena e totale della vicedirigenza in quanto tale area professionale non è di destra né di sinistra. E’ un’area tecnica propedeutica alla dirigenza che svolge le stesse funzioni dell’area quadri nel settore privato. Un’area dalla quale si possono attingere le migliori risorse umane che hanno dato prova di capacità e di professionalità sul posto di lavoro: esattamente come avviene nel settore privato.

 

Roma, 22 gennaio 2010 –  Vicedirigenza :  mai domi

 

Dunque ancora un’ennesima sentenza, pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 43/10,  del 19 gennaio 2010, ci ha dato ragione. Il nostro lavoro incessante non conosce soste:  anche se talune istituzioni continuano a glissare la nostra proposta di rinnovamento dell’organizzazione del lavoro, attraverso l’attuazione delle quattro leggi sulla vicedirigenza, noi non ci fermiamo né abbiamo alcuna intenzione di fermarci. E’ nostro compito e nostro preciso dovere avanzare tutte le rivendicazioni atte a realizzare la riforma del pubblico impiego. Le azioni giudiziarie e parlamentari (anche da parte di forze politiche dell’opposizione) vanno nella direzione di un’affermazione dei nostri diritti: continueremo a lavorare ai fianchi di coloro che intendono ostacolare l’inserimento della nuova area professionale nell’ambito della contrattazione.

 

Roma, 3 novembre 2009 –  Giorgio FLAIM : vicedirigenza non procrastinabile”

 

Il Giudice di Trento con sentenza n. 76/09, del Tribunale di Trento, depositata il 17 settembre 2009 scorso recepisce in parte le motivazioni addotte dal nostro legale, Prof. Avv. De Marinis, difensore di Chilà Filomena, contro il Ministero Interno. Rispetto al Giudice Grisanti di Roma si discosta nella decorrenza di insorgenza del diritto soggettivo, in capo a coloro che sono in possesso dei requisiti, allo scadere del quadriennio normativo 2006-2009. Il dr. Giorgio Flaim motiva  così il dispositivo: “ La norma interpretativa (art. 8 L. 4.3.2009, n. 15) non ha inciso sulla disposizione ex art. 10 co.3 L. 145/2002 secondo cui la disciplina ex art. 17 bis d.lgs. 165/2001 dovrà trovare applicazione a decorrere dal periodo contrattuale 2006-2009, qualunque sarà il momento in cui la contrattazione collettiva interverrà a disciplinare l’istituzione dell’area della vicedirigenza. Inoltre, qualora si verificasse l’ipotesi ‘anomala’ del mancato intervento della contrattazione collettiva entro la scadenza del quadriennio in corso 2006-2009, potrà, solo allora, configurarsi, in capo a coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal’art. 17bis co.1 d.lgs. 165/2001, una situazione giuridica soggettiva direttamente azionabile in giudizio. Stante la difficoltà della controversia sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti”.

Dunque anche il Giudice di Trento, al pari del Giudice di Roma, dr. Grisanti, ritiene che la norma interpretativa non pregiudichi il diritto soggettivo azionabile in giudizio, a far data dal 2010 qualora si verificasse l’ipotesi “anomala” del mancato intervento della contrattazione collettiva. La sentenza del Giudice di Roma, Grisanti, ha influito  sulla sentenza del Giudice di Trento che differisce nella decorrenza del diritto soggettivo. Entrambe le sentenze sostanzialmente convergono sulla improcrastinabilità dell’istituto della vicedirigenza, a prescindere dalla norma interpretativa che intendeva lasciare indefinita la data di attuazione.

 

 

Roma, 29 luglio 2009 – IL COMMENTO DEL VINCITORE: Prof. Avv. Nicola De Marinis

(Vedi nella sottostante rubrica Magazine l’elenco dei responsabili DIRSTAT, coordinati dal nostro legale Prof. De Marinis, per la Vicedirigenza)

 

Riportiamo di seguito il commento, consegnato alla Federazione DIRSTAT, a firma  del Prof. De Marinis:

 

 

“Il tema della ‘vicedirigenza’, quale modalità di promozione delle elevate professionalità nella pubblica amministrazione, torna prepotentemente alla ribalta.

Voluta dal Governo di centro-destra, che, con la legge 145/2002 aveva inserito nel corpus del d. lgs. n. 165/2001, il testo unico sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’art. 17 bis, recante la previsione dell’istituzione di una separata area contrattuale per la vicedirigenza destinata a comprendere il personale più qualificato (già inquadrato nei livelli C3 e C2, in possesso di titolo di laurea e con una congrua anzianità di servizio) ed a ricevere un peculiare trattamento normativo ed economico da definirsi nell’indicata sede negoziale con gli specifici soggetti rappresentativi, aveva identificato, in una con l’abolizione del ruolo unico dei dirigenti, il fulcro di un nuovo modello di gestione dell’amministrazione pubblica, che, ridimensionata la figura, viceversa concepita come centrale nella prima privatizzazione, del dirigente-manager, si ridefiniva secondo il noto assetto burocratico fondato sulla redistribuzione di funzioni e poteri ai diversi livelli della gerarchia.

Sennonchè il ripensamento che in ordine al modello di gestione della pubblica amministrazione ha caratterizzato il nuovo governo di centro-destra, giunto a stemperare l’apprezzabile attenzione verso le professionalità più qualificate presenti nel settore pubblico in favore di una generica idea di valorizzazione del merito individuale, giocata tutta in termini economici ed affidata alla discrezionalità del dirigente, per di più severamente circoscritta dalle regole legali, finiva per travolgere l’istituto.

L’art. 8 della legge n. 15/2009 recava una norma di interpretazione autentica dell’art. 17 bis del d. lgs n. 165/2001 per cui la disposizione di legge veniva privata di qualsiasi efficacia precettiva, dovendosi leggere non nel senso che ad essa dovesse ricollegarsi l’istituzione dell’area separata della vicedirigenza, restando così la contrattazione collettiva obbligata a procedervi nel termine indicato, ma nel senso che la disposizione fosse intesa a riconoscere alla contrattazione collettiva la semplice facoltà di istituire la nuova area  quando così si fosse determinata. 

Il differimento sine die dell’istituzione dell’area separata della dirigenza che da tale lettura finiva per derivare era, almeno nel convincimento del legislatore, sufficiente a far degradare da diritto a mera aspettativa l’accesso al superiore inquadramento e così a sottrarre giuridica rilevanza alle pretese già in tal senso avanzate in sede giudiziaria da molti dei dipendenti pubblici interessati, evitando altresì al legislatore di assumersi la responsabilità politica di una esplicita abrogazione della norma.

Ma la controriforma si arena sulle secche di una tecnica legislativa che, per quanto vantaggiosa, come si è detto, sul piano del compromesso politico, si rivela tecnicamente discutibile.

L’inconsistenza della soluzione legislativa è ora disvelata dalla suestesa sentenza del Tribunale di Roma, che si segnala essere la prima ad essersi pronunziata sulla configurabilità di un diritto all’accesso alla vicedirigenza in costanza di vigenza dell’art. 8 della legge n. 15/2009.

Il Giudicante giunge addirittura a disapplicare tale norma di interpretazione autentica ritenuta in contrasto con i più elementari principi di diritto ed in particolare con il principio di conservazione degli atti giuridici, di cui è applicazione l’art. 1367 c.c. sull’interpretazione dei contratti, per il quale gli atti stessi devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, come la lettura imposta dall’art. 8 l. n. 15/2009 determinava per l’art. 17 bis d. lgs. n. 165/2001, inammissibilmente configurandola come “inutiliter data”.

Il Tribunale di Roma non manca neppure di smascherare il compromesso politico e dissimulare l’intento sostanzialmente abrogativo sotteso all’operazione di “svuotamento di fatto” dell’art. 17 bis realizzata attraverso l’art. 8 ma ne censura la palese incostituzionalità in relazione al sottrarsi della medesima alle ordinarie regole sull’abrogazione delle norme giuridiche dettate dall’art. 15 delle “preleggi”.

Su questa base il Giudice perviene a sostenere la permanenza della natura precettiva dell’art. 17 bis anche nella vigenza dell’art. 8 e, quindi, dell’interesse del ricorrente ad agire anche nel nuovo quadro normativo e nonostante l’inesistenza di una disciplina a livello di contrattazione collettiva della vicedirigenza, con il riconoscimento in favore del ricorrente medesimo di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della sua legittima aspirazione ad una progressione nella carriera professionale peraltro determinato anche con riferimento alla normale dinamica contrattuale di aumento della retribuzione spettante.

Non si tratta certo di un approdo definitivo, le sentenze che verranno ben potranno discostarsi dal precedente ed accogliere un orientamento del tutto opposto, ma la pronunzia in commento indubbiamente interpella la parte politica sulla necessità di una scelta definitiva e coerente sul modello di gestione della pubblica amministrazione e sul ruolo che in questo contesto si intende attribuire alle professionalità più elevate che operano nel settore”.

 

                                                                                 Firmato  Prof. Avv. Nicola De Marinis

 

  Consegnato a mano al Segretario Generale Agg. Dr. Angelo Paone, presso la Federazione DIRSTAT

                                                                                                  

 

 

Roma, 18 luglio 2009 – VICEDIRIGENZA INESPUGNABILE

 

Il tentativo di sterilizzare la vicedirigenza, sul versante giudiziario, è fallito. L’art. 8 della legge 15/09 (norma interpretativa in materia di vicedirigenza) che intendeva eliminare il contenzioso, ovvero rinviare l’attuazione della nuova area,  è stato respinto dalla magistratura. Il Prof. De Marinis nell’udienza del 17 luglio 2009, dinanzi al Giudice del Lavoro di Roma,dr. Grisanti, è riuscito a superare il problema interpretativo posto dall’art. 8 della legge 15/09. La sua vittoria apre scenari del tutto nuovi: non c’è manovra parlamentare che tenga. E’ il primo ricorso vinto successivamente all’entrata in vigore della nuova legge. La vicedirigenza, dunque, è inespugnabile: con buona pace dei sindacati confederali e dei parlamentari che hanno cercato di affossarla.