Vicedirigenza: sentenza
favorevole del 16 marzo 2010 anche per le AGENZIE FISCALI
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 2^- V.le G. Cesare
n. 54
N. 4663/2010
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato,
Dott.ssa Claudia Canè,
all’udienza del 16.3.2010 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Sig. D’Aronzo Luigi + altri
14
c o n t r o
Agenzia
delle Dogane in persona
del Direttore in carica
DISPOSITIVO:
“il
ricorso deve essere accolto nei termini che seguono. Secondo le parti ricorrenti il diritto alla qualifica nascerebbe direttamente
dalla legge sulla base dell’art.17 bis Dlgs 165/01, essendo i ricorrenti, alla data di entrata in
vigore della legge, tutti inquadrati come direttori tributari C3 da più di
cinque anni appartenenti al Comparto Ministeri e distaccati presso l’Agenzia
delle Dogane. In particolare l’art.17
bis del Dlgs 165/01, introdotto dall’art.7 co.
3 della legge 145/02 prevede: (Vicedirigenza)
1- “la contrattazione collettiva del
Comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita
area della vicedirigenza nella quale è ricompresso il
personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di
prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia
risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla
ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono
delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17;
2- la disposizione di cui al comma 1 si
applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle
posizioni C2 e C3 del Comparto Ministeri; l’equivalenza delle posizioni è
definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle
regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo
L’art. 10 comma 3 della legge 145 del
2002 stabilisce che: “la disciplina relativa alle
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 17, che si applicano a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di
atti d’indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la
parte relativa all’importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.
Pertanto l’art. 10 differiva la
regolamentazione dell’istituzione di una nuova area al periodo contrattuale
successivo a quello in corso, quale il 2002, essendo la data di
entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi,
il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il
quadriennio successivo, 2006-
Sulla base di tali disposizioni appare evidente che
all’art. 17 bis non può essergli riconosciuta una portata precettiva
proprio perché il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie graduale a
formazione progressiva demandata all’autonomia negoziale sulla base dell’atto d’indirizzo
posto in essere dal Ministero. Il diritto dei ricorrenti nasce solo nel momento
in cui si perfeziona l’iter con l’emanazione del sopra indicato atto d’indirizzo,
intervenuto nel marzo 2006, senza il quale la contrattazione collettiva non avrebbe potuto intervenire a disciplinare la materia ad essa
demandata.
Si può dunque ritenere che solo a
seguito dell’emissione del predetto atto si possa parlare di diritto dei
ricorrenti ad ottenere l’inquadramento nella qualifica della vicedirigenza essendo a quella data intervenuta la
copertura finanziaria e non avendo, invece, la contrattazione
disciplinato l’area nella tornata contrattuale 2006-2009. Pertanto,
proprio dalla mancata regolamentazione dell’area della vicedirigenza
con il CCNL 2006-2009
Ciò detto non può non
affermarsi la nullità di un contratto nella parte in cui non prevede alcunché e tale principio vale anche per il CCNL Agenzie Fiscali.
Circa i lamentati danni
la domanda non può essere accolta. In particolare il danno alla
professionalità non può essere riconosciuto posto che i ricorrenti non deducono
quale possa essere in concreto il danno derivante dal mancato esercizio dell’attività
relativa alla vicedirigenza
con particolari indicazioni del settore in cui essi operano.
Lo stesso discorso deve effettuarsi con riferimento al danno di perdita di chance,
laddove i ricorrenti parlano di generici incarichi, senza specificazione alcuna
al particolare incarico che gli stessi avrebbero potuto svolgere se debitamente
inquadrati. Infine, il danno non patrimoniale all’immagine, alla vita
lavorativa, all’esplicazione della personalità sul luogo di lavoro non può
essere configurato posto che i ricorrenti lamentano un mancato riconoscimento
di una qualifica senza dedurre un peggioramento delle proprie condizioni di
vita lavorativa né allegare alcuna circostanza effettiva che abbia inciso sull’esplicazione
della propria personalità. Pertanto l’unico effettivo danno
subito è quello derivante dal mancato inquadramento nell’area della vicedirigenza dal momento in cui tale inquadramento era
suscettibile di intervenire, ma tale danno appare congruamente ristorato con il
riconoscimento del diritto dei ricorrenti all’inquadramento rivendicato e con
la condanna dell’amministrazione resistente ad inquadrare ai fini giuridici ed
economici i ricorrenti come tali a decorrere dalla data di entrata in vigore
del CCNL 2006-2009.
Il parziale accoglimento del ricorso e
la complessità della normativa richiamata suscettibile di diverse
interpretazioni giustificano la compensazione delle spese di lite
PQM
Definitivamente pronunciando ogni
contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara il diritto dei ricorrenti all’inquadramento
nell’Area della Vicedirigenza dalla data di entrata in vigore del CCNL personale
comparto Ministeri quadriennio 2006/2009 e conseguentemente condanna la
resistente ad effettuare il predetto inquadramento ai fini giuridici ed
economici.
Roma 16 marzo 2010
IL GIUDICE
f.to Claudia CANE’
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 3^- V.le G. Cesare
n. 54
N. 10436/2009 Reg.Gen.
SENT. N. 12847
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice
designato, Dott. Grisanti,
all’udienza del 17.7.2009 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Prof. Avv. Nicola DE MARINIS
c o n t r o
Ministero
della Giustizia
All’udienza del 17
luglio 2009
DISPOSITIVO:
definitivamente pronunciando dichiara il diritto del
ricorrente all’inquadramento nell’area della vicedirigenza
a norma dell’art. 17 bis D.lgs 165/2001. Dichiara
altresì tenuta parte resistente a risarcire il danno conseguito al ricorrente
per effetto del mancato riconoscimento dell’accesso alla vicedirigenza
nonché del danno alla professionalità frustrata dalla
mancata progressione in carriera che liquida in euro 15 mila secondo equità
nonché a pagare le spese del giudizio liquidate in euro 4.000,00 + 12,5% spese
generali, IVA e CPA.
Il
Giudice
F.to E. Grisanti
Espone l’Avv. De Marinis:
“A sostegno delle domande proposte, il
ricorrente, con inquadramento nell’Area C , pos. ec. C3 evidenzia che l’art.
17 bis l.n. 145/2002 ha previsto l’istituzione di apposita area della vicedirigenza
di personale laureato appartenente alle pos. C2 e C3,
esteso in prima applicazione al personale non laureato vincitore di procedure
concorsuali per accedere all’ex carriera direttiva,
corrispondente all’ex carriera direttiva 8^ e 9^ q.f.;
che la disciplina della vicedirigenza dell’art.10 l.cit. è affidata alla
contrattazione collettiva sulla base di atti d’indirizzo del Ministero per la
funzione pubblica all’ARAN anche per la parte relativa alle risorse
finanziarie; che è da lungo tempo mancato qualsivoglia atto d’indirizzo, che è
stato emanato solo il 15.3.2006 e che, nelle more, e a tutto oggi, i contratti
collettivi non hanno ancora regolamentato la istituita categoria della vicedirigenza; che in realtà non supplisce alla mancanza
dell’atto di cui sopra quello emanato il 15.3.2006 riguardante esclusivamente
la modifica dell’accordo quadro nei comparti di contrattazione per il periodo
2006-2009 ed anche perché, al riguardo la disciplina della vicedirigenza
inoltre rinvia ingiustificatamente ad una indefinita futura sede negoziale la
regolamentazione di un interesse concreto ed attuale dell’esponente. Aggiunge
che non essendo ancora stata disciplinata la categoria della vicedirigenza né recepita dal ccnl, egli si è visto svilire il suo diritto alla suddetta
qualifica e subito nocumento da tale situazione. Afferma, poi, che la
disposizione dell’art. 17 bis l.cit. avrebbe carattere precettivo
e non meramente programmatico: in quanto tale, sarebbe immediatamente
applicabile quale espressione, nel sistema del pubblico impiego, dell’area
intermedia dei quadri introdotta, nel settore privato, con la legge n. 190/85;
ragion per cui, a dir suo, richiamando, anche una giurisprudenza di legittimità
in materia di quadri nell’impiego privato, il giudice ben potrebbe attribuire
la qualifica, rivendicata dal ricorrente, tenendo conto delle indicazioni
specifiche di legge, ed anche astraendo dalla mancanza, in atto, di una
regolamentazione contrattuale dell’area. Deduce, inoltre, che dall’inerzia
rappresentata e dall’oggettivo affidamento riposto nell’applicazione solerte e
puntuale del disposto di legge gli è derivato un danno sotto l’aspetto della
perdita di “chance” professionali mentre la corretta
collocazione contrattuale sarebbe dovuta essere quella del ccnl
dirigenza A1 sottoscritto il 21.4.2006 con la previsione di due separate
sezioni del ccnl medesimo, come del resto previsto
già per i professionisti degli enti pubblici economici”.
L’Amministrazione contesta:
“La materia oggetto del
contendere sarebbe ex art. 17 dlgs. N. 165/01,
di competenza esclusiva della contrattazione collettiva; sotto altro aspetto,
sarebbe vincolata al rispetto delle dotazioni organiche, nonché
alle assunzioni tramite procedure selettive. Diversamente opinando si giungerebbe
ad un passaggio in blocco di un cospicuo numero di personale in ps. C2 e C3 in catg. Superiore ad
area distinta, senza il rispetto dei criteri selettivi dianzi
richiamati. Fa in ogni caso presente che, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art.8 l. n. 15/2009,
introducente una norma d’interpretazione autentica, la vicedirigenza
resta disciplinata esclusivamente ad opera nell’ambito della contrattazione
collettiva”.
Il Giudice (E. Grisanti):
Motivi della decisione.
“Il ricorso è fondato e, nei limiti e
per le ragioni qui di seguito esposti, merita di
essere accolto. Preliminarmente questo giudicante reputa opportuno se non
necessario, porre in rilievo la genesi storica della disposizione dell’art.17 bis del d.lvo
n. 165/2001 che ha istituito la categoria dei vicedirigenti. Trattasi chiaramente, nella specie,
di posizioni lavorative differenziate rispetto al
restante personale impiegatizio, tanto più che la stessa norma prevede la
possibilità che i dirigenti possano delegare ai vicedirigenti
parte delle competenze di cui al precedente art.17
(ovverosia competenze attuative di progetti di
direzione e coordinamento degli uffici e della gestione del personale):
disposizione, quest’ultima – si noti – di immediata
attuazione perché non condizionata a disciplina contrattuale di sorta.
Pertanto, in conformità della “ratio” della norma di legge, inserita nel contesto del riordino della dirigenza, e di fronte ad
una riserva della autonomia collettiva che disciplina “l’apposita separata area
della vicedirigenza” (usando l’espressione
legislativa) l’interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente
applicazione l’stituto in parola, è, al contrario,
autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge non semplicemente
la mera introduzione di una categoria (quella della vicedirigenza)
operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccnl
concerenete la stessa categoria, ma piuttosto quegli
elementi e requisiti dell’area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di
fissare sia riguardo all’inquadramento del personale che di appartenenza alla
categoria, fissando una sorta di confine soggettivo del personale appartenente
alla nuova area, in tal modo comprimendo l’ambito di operatività della
contrattazione collettiva. Ciò premesso, deve lo stesso decidente dar conto, in
ciò disattendendo la tesi del Ministero resistente, secondo cui la mancata
attuazione dell’art. 17 bis, da parte del ccnl
comparto Ministeri per gli anni 2006-2009, renderebbe vana la postulazione di giustizia degli odierni ricorrenti, che nella fattispecie,
sono stati emessi gli atti amministrativi preliminari alla disciplina della
nuova area, istituita per legge, ovverosia: 1) la direttiva indirizzata
all’ARAN per l’individuazione delle OOSS
rappresentative della vicedirigenza legittimate al
tavolo contrattuale (v. all.2 al ricorso doc.
15.3.2006); 2) e per i comparti non ministeriali, il D.I. di concerto con il
MEF circa le posizioni equivalenti al C2 e C3
comparti Ministeri, nei restanti settori del pubblico impiego. In buona
sostanza, con tali atti ammnistrativi, si è inteso
“implementare” la disposizione di legge riconoscendo che la categoria dei vicedirigenti svolge funzioni di diretta collaborazione con
i dirigenti, oltre che vicarie degli stessi con l’assunzione di responsabilità
e compiti che il legislatore stesso non poteva più negare tanto da prevedere,
contestualmente alla sua istituzione, anche l’esigenza di una
apposita area contrattuale, alla medesima maniera in cui la vicenda si è
sviluppata per i cd. “quadri”, finalmente riconosciuti, nell’impiego privato
con la legge n. 190/85; che ha tenuto conto presente l’obiettivo
dell’organizzazione del lavoro per processi e secondo un modello, in definitiva
non dissimile dall’esperienza dei quadri nata nell’impiego privato, che vede
nel vicedirigente la figura ed il soggetto di
referenza cui, per competenza e professionalità, possono, appunto, essere
delegate funzioni dirigenziali. Ciò posto e preso atto che i ccnl del comparto Ministeri, segnatamente quello del
2006-2009, non hanno ancora disciplinato l’istituto in
esame, non di meno, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della
resistente amministrazione, secondo cui a ciò sarebbe esclusivamente
autorizzata la fonte patrizia, con esclusione di qualsivoglia altra sorta di
fonte eteronoma, tanto meno giudiziaria, ravvisa
questo decidente, disattendendo in ciò il rilievo circa l’asserita derogabilità
da parte del ccnl alla disciplina legale, in ciò
seguendo un’autorevole orientamento della giurisprudenza della legittimità in
materia di pubblico impiego in base al quale “l’efficacia derogatoria
riconosciuta al contratto collettivo rispetto alla legge, ai sensi dell’art. 2 d.lvo n. 165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si
tratti non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione”
(così Cass. 27-9.2005 n.18829). Nel caso di specie, è
proprio l’art.17 bis l.cit. che rinvia alla
contrattazione collettiva la disciplina dell’istituto della vicedirigenza;
ragion per cui, ove i ccnl
non applichino la vicedirigenza nel termine
dell’approvazione del ccnl medesimo, è lo stesso
organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti
legislativi prescritti e ciò, in modo analogo, a quanto vien
rilevato nel lavoro privato per la qualifica di “quadro”; avendo la norma in
parola carattere inderogabile. Non può mancare di osservarsi, infatti, in
conformità di un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (v. “ex multis” Cass. 2246/95 e 12214/98) che quando una
disposizione attribuisce diritti soggettivi immediati ed incondizionati non vi
è motivo per negare precettività, cioè
immediatezza di applicazione, alla norma che, nella fattispecie, istituisce una
categoria. E ciò a riconferma dell’inderogabilità del
suddetto art 17 bis. Né, sempre ad avviso del giudicante, può in alcun modo
reputarsi ostativo all’accoglimento del presente ricorso il tenore letterale
dell’art. 8 della l. n. 15/2009, richiamato dalla difesa dell’amministrazione
resistente in memoria poiché, a ben vedere, tale norma se, da un
lato, riguardata come interpretativa, e, pertanto, applicabile con efficacia
retroattiva, dimostrerebbe, con la espressa ed
esclusiva investitura della contrattazione collettiva a fonte esclusiva la pur
contestata (dal Ministero) natura precettiva e non
semplicemente programmatica dell’art. 17 bis l.cit. tanto da doversi precisare,
a livello di fonte primaria, che le parti sociali sono abilitate a dar
contenuto ed attuazione alla categoria della vicedirigenza
prefigurata dal legislatore del 2002 ma di ciò non vi era necessità stante la
istituzionale funzione di rappresentanza delle OOSS. Difettano i presupposti per poter ricostruire la
disposizione dell’art.
P.Q.M.
DISPOSITIVO:
definitivamente pronunciando dichiara il diritto del
ricorrente all’inquadramento nell’area della vicedirigenza
a norma dell’art. 17 bis D.lgs 165/2001. Dichiara
altresì tenuta parte resistente a risarcire il danno conseguito al ricorrente
per effetto del mancato riconoscimento dell’accesso alla vicedirigenza
nonché del danno alla professionalità frustrata dalla
mancata progressione in carriera che liquida in euro 15 mila secondo equità
nonché a pagare le spese del giudizio liquidate in euro 4.000,00 + 12,5% spese
generali, IVA e CPA.
Il Giudice
F.to E. Grisanti
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vIl
resoconto della seduta n.128 del 9 febbraio (apri)
vRammarico
di Brunetta per il mutato atteggiamento alla Camera
vTerminati
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vPrepensionamento
dopo 40 anni di contributi è facoltativo
e non obbligatorio
vEpifani
rifiuta il contratto dei Ministeri e la riforma dei contratti di lavoro, ora
triennali
vIniziati
giovedì 15 gennaio i lavori delle Commissioni Camera riunite I^ e XI^ sull’A.C.
2031.
vIl
testo completo degli interventi nelle
Commissioni riunite della Camera (clicca testo completo)
vPresentati
gli emendamenti all’A.C. 2031
vLa
battaglia sulla Vicedirigenza proseguirà alla Camera.
vIl
termine ultimo per gli emendamenti è scaduto l’11 dicembre alle ore 19,00
vIn
questa settimana inizia l’esame degli emendamenti in Aula del Senato
vL’A.S.
847 non è stato ancora calendarizzato! (comunicato del 25.11.2008)
vIl
testo
A.S. 847 licenziato dalla I^ Comm. Affari Costituzionali
L’art. 7 (norma interpretativa in materia di
Vicedirigenza)
Sul
finanziamento dell’AGENZIA “Anti-fannulloni”con le risorse destinate
Il
Senatore Prof. Pietro ICHINO scrive:
la
copertura del costo per il funzionamento della nuova agenzia (costituita
per
il coordinamento e la garanzia di indipendenza e trasparenza degli
organi
di valutazione di comparto) è stata decisa dal Governo e non certo da
me:
la Sua domanda va rivolta semmai al ministro Brunetta o al suo Capo