Master
e Borse di studio-Luiss
Stavolta non si tratta solo di proclami: il Governo si è impegnato ufficialmente a ritirare lo schema di Dpr che prevedeva la soppressione di 23 strutture periferiche del Ministero dell’Interno.
La comunicazione è arrivata a tutte le federazioni del pubblico impiego il 4 dicembre 2015.
Nei fatti il Governo si è impegnato a presentare un emendamento alla legge di stabilità per modificare la norma (contenuta nel decreto sulla spending review di Monti) che impone la riduzione delle Prefetture e il ministero dell’Interno ritirerà lo schema di Dpr con l’elenco delle 23 sedi da sopprimere.
Le motivazioni addotte dalle Federazioni sindacali, ad eccezione di due sigle esterne al Ministero Interno, sono state accolte dal Ministro
La perdita delle Prefetture avrebbe comportato la disgregazione del tessuto economico e anche un pericoloso deficit di sicurezza
E' una vittoria della ragione e del buon senso a fronte di un provvedimento incoerente e illogico, perché avrebbe comportato la scomparsa di essenziali presidii dello Stato e avrebbe lasciato sguarniti i territori, con l’addio anche delle Questure e dei Comandi dei vigili del fuoco.
Questo proprio mentre è in atto un fenomeno epocale come quello dei migranti che pone seri problemi di accoglienza e di ordine pubblico mentre in varie zone del Paese si consolida la presenza di organizzazioni malavitose. Oltre ai frequenti fenomeni di devastazione del territorio dovute al dissesto idrogeologico, in parte dovuti all'incuria e alla cattiva amministrazione degli enti locali che hanno consentito le inadempienze ai piani regolatori per interessi econonomici elitari.
Intere comunità locali avrebbero visto lo Stato arretrare proprio nel momento di maggior bisogno.
Ora verificheremo che il Governo dia attuazione a quanto comunicato ufficialmente e ci batteremo per una riorganizzazione seria degli uffici territoriali: per garantire più sicurezza e più protezione servono investimenti, innovazione e valorizzazione delle professionalità umane.
COLPO DI MANO: le misure adottate non assicurano i posti di lavoro
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL.INTERNO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l.articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante .Disciplina dell.attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. e, in particolare, l.articolo 17, commi 1, lettera b) e 4-
bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
recante .Riforma dell.organizzazione del Governo, a norma dell.articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59. e, in particolare, gli articoli 4, 11, 14 e 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante .Nuovo ordinamento
dell.Amministrazione della pubblica sicurezza.;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante .Disposizioni del rapporto d.impiego
del personale della carriera prefettizia, a norma dell.articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n.
266.;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante .Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell.articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante .Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell.articolo 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante .Norme generali sull.ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.;
Visto l.articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la soppressione della Agenzia
autonoma per la gestione dell.Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo
universale del Ministero dell.interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio;
Visto l.articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, concernente la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e la successione a titolo
universale del Ministero dell.interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive
modificazioni, concernente il .Regolamento recante l.organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell.interno.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, .Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell.interno.;
Visto l.articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che in sostituzione dei servizi di
controllo interno istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l.Organismo
indipendente di valutazione della performance;
Visto il decreto del Ministro dell.interno 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni
che, ai sensi dell.articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recepito
nell.articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituisce il Comitato
per il coordinamento dell.Alta sorveglianza delle grandi opere.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e successive modificazioni,
concernente .Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture . Uffici territoriali del
Governo, in attuazione dell.articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, recante .Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario. e, in particolare, l.articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10, che hanno disposto la
riduzione, pari alla misura del 20 e del 10 per cento, rispettivamente degli uffici dirigenziali di
livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche e delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale e la conseguente adozione del relativo provvedimento di
riorganizzazione;
Visto, da ultimo, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 144 recante .Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l.efficienza degli uffici giudiziari. e, in particolare, l.articolo 21-bis, che per
il Ministero dell.interno ha fissato al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale disporre la riduzione
delle dotazioni organiche ed al 31 dicembre 2014, il termine entro il quale adottare il regolamento
di riorganizzazione;
Visto l.articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante .Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2015 di
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
dell.Amministrazione civile del Ministero dell.interno;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell.interno l.Amministrazione ha
informato le Organizzazioni sindacali in data ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell.adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del Governo in data ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Ministro dell.interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell.economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Funzioni e finalità
1. Il Ministero dell.interno, attraverso gli uffici centrali e periferici in cui si articola, esercita le
funzioni e i compiti di cui agli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge
vigente.
2. Il presente regolamento disciplina l.organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali e
periferici in cui si articola il Ministero dell.interno, di seguito denominato «Ministero».
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELL.INTERNO
Art. 2.
Organizzazione centrale
1. Il Ministero, a livello centrale, è composto, oltre che dagli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, dai seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale
dell.amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
2. Nell.ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli altri uffici di livello
dirigenziale generale di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7.
Art. 3
Capi dei dipartimenti
1. I Prefetti, capi dei dipartimenti di cui all.articolo 2, esercitano i poteri e le funzioni di cui
all.articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. Da essi dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello
dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento.
2. Nell.esercizio dei poteri di cui al comma 1, ciascun capo di dipartimento opera in modo da
favorire processi di integrazione funzionale e collaborazione operativa tra le strutture
dipartimentali al fine di sviluppare la programmazione delle attività e dei processi e di garantire
l.unitarietà degli interventi in coerenza con le funzioni di cui all.articolo 1, comma 1. A tal fine, il
capo di gabinetto può convocare, su richiesta di ciascun capo di dipartimento, una conferenza dei
capi dipartimento per la definizione di processi operativi di raccordo tra i dipartimenti e per il
coordinamento generale su questioni interdipartimentali o comuni all.attività delle rispettive
strutture.
Art. 4.
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al
Ministero, nelle materie di seguito indicate:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;
collaborazione con gli enti locali; finanza locale; servizi elettorali; stato civile e anagrafe;
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
b) prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità
organizzata negli enti locali; promozione e monitoraggio degli interventi a garanzia della
legalità territoriale.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni
centrali:
a) Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale: consulenza alle
amministrazioni locali e alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare
riferimento agli organi, alle funzioni, all.organizzazione, al personale e alla sicurezza integrata;
scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali nonché rimozione e sospensione degli
amministratori locali; interventi a garanzia della legalità territoriale con particolare riferimento alle
misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare;
supporto al Comitato di sostegno e di monitoraggio dell.azione delle commissioni straordinarie
per la gestione degli enti sciolti per mafia;
b) Direzione centrale dei servizi elettorali: funzioni statali a garanzia della regolare
costituzione degli organi elettivi; attività preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni
elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale) e comunali (nelle
regioni a statuto ordinario), nonché i referendum disciplinati dalla legislazione statale; esercizio
delle attività di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni;
c) Direzione centrale della finanza locale: raccolta, elaborazione e diffusione dei principali
dati contabili degli enti locali; determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti
locali; consulenza in materia di ordinamento finanziario e contabile; risanamento degli enti
dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto all.Osservatorio sulla finanza e
contabilità degli enti locali; studio e ricerca in materia di ordinamento finanziario e contabile di
finanza locale; gestione dell.albo dei revisori contabili degli enti locali;
d) Direzione centrale per i servizi demografici: indirizzo e vigilanza in materia di anagrafe e
di stato civile; formazione e aggiornamento degli ufficiali di stato civile; supporto alle Prefetture -
Uffici Territoriali del Governo nello svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza sui
comuni, in materia di toponomastica, di cambiamento del nome e del cognome; istituzione e
tenuta dell.Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; realizzazione ed emissione della
carta d'identità elettronica.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è
assegnato un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie al quale è anche
affidata la responsabilità della Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale. Il Capo
del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, specifiche
attribuzioni.
4. Presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è istituito un apposito nucleo
nell.ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui
all.articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, appartenenti alla carriera prefettizia,
per la gestione degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
5. Al nucleo di cui al comma 4 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera
prefettizia, un contingente di personale non superiore a 35 unità, di cui 10 con qualifica di
prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e 25 con qualifica fino a
viceprefetto. La nomina a componente della predetta Commissione straordinaria comporta per il
personale individuato nel suddetto nucleo l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle
funzioni commissariali.
6. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono individuate le
modalità e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 4, in conformità alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Art. 5.
Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in
materia di tutela dell.ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121, e
successive modificazioni, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre
autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza.
2. L.Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, istituito ai sensi del decreto legge 6
maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, confluisce
nell.Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia che ne assume le
funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le
modalità stabiliti dalla citata legge n. 121 del 1981, e in armonia con i princìpi generali
dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a
carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento: ufficio di diretta collaborazione a competenza generale;
attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza; coordinamento delle attività amministrative e tecniche degli Uffici
dipartimentali; relazioni con le organizzazioni sindacali;
b) Ufficio per l.amministrazione generale: ufficio di diretta collaborazione a competenza
generale; attività connesse alle questioni di natura normativa e parlamentare; studio, ricerca e
consulenza giuridica; predisposizione di atti di natura regolamentare o di amministrazione
generale; indirizzo e coordinamento delle attività di polizia amministrativa; questioni legali e
gestione del contenzioso; pianificazione strategica e gestionale dell.attività dell.Amministrazione
della Pubblica Sicurezza;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a
composizione interforze; attività connesse al coordinamento delle Forze di polizia e alla
dislocazione sul territorio dei presidi; elaborazione della pianificazione generale interforze relativa
ai servizi di ordine e sicurezza pubblica; promozione di programmi e progetti per lo sviluppo
della legalità e della sicurezza partecipata; relazioni internazionali in tema di cooperazione di
polizia; misure di protezione relative a situazioni personali di rischio;
d) Ufficio centrale ispettivo: verifica dell'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro
dell'Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza; monitoraggio e
controllo dell'attività operativa; funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
di tutela della salute;
e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato: pianificazione della
dislocazione degli uffici territoriali della Polizia di Stato e delle relative dotazioni organiche;
pianificazione dell.impiego del personale nelle missioni all.Estero; assistenza del personale della
Polizia di Stato in servizio, in quiescenza e loro familiari e delle vittime del dovere, della
criminalità organizzata e del terrorismo; definizione delle strategie di sviluppo e razionalizzazione
dei sistemi informativi della Polizia di Stato;
f) Direzione centrale della polizia criminale: ufficio a composizione interforze; attuazione delle
strategie nazionali ed internazionali di politica criminale; analisi a livello strategico dei fenomeni
criminali; classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela
dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità; scambio
informativo e operativo in materia di cooperazione di polizia; collaboratori di giustizia; banche
dati delle Forze di Polizia;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione: indirizzo, coordinamento ed analisi delle
attività info-investigative in materia di organizzazioni, nazionali ed internazionali, terroristiche ed
eversive, nonché in ordine a fenomeni sociali e politici di particolare rilievo per l'ordine e la
sicurezza pubblica del Paese;
h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato: coordinamento e pianificazione strategica dei servizi posti a tutela
della sicurezza dei trasporti, delle frontiere e delle telecomunicazioni; analisi dei relativi fenomeni
e relazioni internazionali nella specifica materia; gestione dei Reparti Speciali della Polizia di
Stato; supporto ai reparti periferici;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga: Ufficio a composizione interforze; prevenzione,
analisi e repressione del traffico illecito di stupefacenti; attuazione delle relative direttive del
Ministro dell.interno in materia; referente per le operazioni investigative speciali in materia;
l) Direzione centrale per le risorse umane: ordinamento, amministrazione e gestione del
personale della Polizia di Stato; gestione delle procedure concorsuali, interne e pubbliche, per
l.accesso nei ruoli della Polizia di Stato; indirizzo dell.attività degli uffici periferici nella specifica
materia e gestione del relativo contenzioso;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione: formazione del personale non direttivo dei
ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato; formazione in materia di Specialità e di
specializzazione della Polizia di Stato; analisi e ricerche di nuove metodologie didattiche;
cooperazione internazionale anche per la formazione di Polizie Straniere a seguito di specifici
accordi;
n) Direzione centrale di sanità: programmazione generale, direzione e indirizzo dei servizi
sanitari della Polizia di Stato, accertamenti clinici e strumentali finalizzati anche alla valutazione
di idoneità del personale della Polizia di Stato; formazione e aggiornamento del personale del
ruolo sanitario;
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: monitoraggio,
analisi e pianificazione delle esigenze del settore tecnico-logistico e patrimoniale degli uffici
centrali e territoriali dell.Amministrazione della Pubblica Sicurezza; analisi organizzativa e
standardizzazione delle procedure contrattuali ai fini della razionalizzazione dell.impiego di
risorse; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi, beni, materiali, attrezzature ed
infrastrutture degli uffici centrali e territoriali dell.Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
accasermamento e casermaggio dell.Arma dei Carabinieri;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: analisi e programmazione finanziaria
dell.Amministrazione della Pubblica Sicurezza; monitoraggio per la verifica della corretta e
integrale utilizzazione delle risorse disponibili; gestione di alcuni capitoli di spesa; coordinamento
dell.attività contrattuale e delle spese in economia;
q) Direzione! centrale! dell.immigrazione! e! della! polizia! delle! frontiere: pianificazione ed
attuazione delle strategie d´intervento collegate alle dinamiche dell´immigrazione ed al contrasto
all´immigrazione irregolare; supporto nella predisposizione di accordi internazionali in materia di
immigrazione; analisi delle informazioni connesse all´attività di vigilanza, prevenzione e contrasto
dell´immigrazione via mare e raccordo degli interventi operativi fatti dai mezzi della marina
militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto coordinamento dell.attività operativa;
r) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: analisi, progettazione, indirizzo e
raccordo informativo delle attività investigative e di prevenzione e controllo del territorio svolte
dagli uffici della Polizia di Stato; coordinamento, indirizzo e supporto a livello locale delle attività
di polizia scientifica; attività di indagine relativa alle più gravi fenomenologie delittuose e
sviluppo di analisi operative e conseguenti strategie di contrasto;
4. Dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia (D.I.A),
ufficio a composizione interforze, per l.acquisizione e analisi delle informazioni concernenti i
fenomeni criminali di stampo mafioso, per l.investigazione giudiziaria e la promozione dei
collegamenti con gli omologhi organismi internazionali specializzati nell.attività di prevenzione e
repressione alle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
5. Dipendono altresì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza la Scuola superiore di Polizia per
la formazione la qualificazione e l.aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato, nonché la
Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia per l.alta formazione e l.aggiornamento dei
funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia.
6. Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è preposto un Prefetto con le funzioni di Capo della
Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e sono assegnati ai sensi della legge n. 121
del 1981, e successive modificazioni, e del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l.espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l.attività di coordinamento e pianificazione al
quale è affidata anche la responsabilità dell.Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle
Forze di Polizia e la gestione dei fondi europei e Programmi Operativi Nazionali, e un vice
direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia
criminale. Ai Prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli
stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia-Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.
7. Salvo che la legge disponga diversamente e ferme restando le disposizioni di cui al comma 8,
alle direzioni centrali e agli uffici del Dipartimento è preposto un prefetto o un dirigente generale
di pubblica sicurezza.
8. Alla Direzione investigativa antimafia nonché alla Direzione centrale dei servizi antidroga è
preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza o un ufficiale di livello equiparato dell.Arma
dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.
Art. 6.
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
1. Il Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al
Ministero in materia di tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
a) l.immigrazione;
b) l.asilo;
c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;
d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall.articolo 2, comma 2, lett. e), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
e) l.Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo: analisi, definizione e
programmazione delle politiche migratorie, monitoraggio ed impulso delle politiche di
integrazione degli stranieri, anche attraverso l.utilizzo dei Fondi Europei; monitoraggio e
impulso per l'integrazione degli immigrati, anche attraverso i Consigli territoriali;
coordinamento delle attività svolte in attuazione della normativa in materia di immigrazione e
asilo, con particolare riferimento a quelle degli Sportelli unici per l.immigrazione;
b) Direzione! centrale! dei! servizi! civili! per! l.immigrazione! e! l.asilo: accoglienza e
assistenza degli immigratie dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'attivazione, la
gestione e il monitoraggio dei centri di accoglienza; gestione dei centri di identificazione ed
espulsione; attivazione e gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere e pianificazione e
attuazione dei Rimpatri volontari assistiti; gestione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell.asilo; attività connesse all.applicazione del Regolamento di Dublino; utilizzo dei
Fondi europei;
c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: cittadinanza, tutela
delle minoranze storiche etno-linguistiche e misure di assistenza e patrocinio per il recupero
dei crediti alimentari all.estero; monitoraggio e promozione di interventi volti a rimuovere
impedimenti e discriminazioni, con particolare attenzione al volontariato e
all.associazionismo; attribuzione della cittadinanza italiana e dell.attestazione dello status di
apolide; contributi straordinari alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
d) Direzione centrale degli affari di culto: vigilanza sulla concreta osservanza dei principi
costituzionali e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di
regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose; studio e monitoraggio delle realtà
religiose presenti nel Paese e delle problematiche ad esse connesse anche attraverso l.attività
dell.Osservatorio sulle politiche religiose; riconoscimento giuridico degli .enti ecclesiastici.,
nonché dei loro mutamenti; nomina dei Consigli di amministrazione delle fabbricerie;
riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diverso dal cattolico;
approvazione della nomina dei ministri di culto degli enti che non appartengono a confessioni
che hanno stipulato intese con lo Stato;
e) Direzione centrale per l.amministrazione del Fondo edifici di culto: gestione, tutela,
valorizzazione, conservazione e restauro dei beni mobili e immobili di proprietà; cura delle
pubblicazioni annuali dedicate alle più importanti opere architettoniche e pittoriche del suo
patrimonio; partecipazione, con il prestito d.opere d.arte di proprietà, a mostre ed eventi di
promozione culturale di rilievo nazionale e internazionale;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: cura della formazione e della
variazione del bilancio finanziario e attività di monitoraggio delle spese; gestione finanziaria
delle spese di competenza delle direzioni, in raccordo con le stesse, inclusi i Fondi europei;
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo lire U.N.R.R.A.; gestione delle
spese di funzionamento del Dipartimento.
3. Il Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione è diretto da un Capo Dipartimento e ad
esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l.espletamento delle funzioni vicarie al quale è
altresì affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell.immigrazione e
dell.asilo. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale,
specifiche attribuzioni.
4. Nell.ambito del Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione operano l.Ufficio per le
attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio
per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei
reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l.incarico di
Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l.aliquota di cui all.articolo 3-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
5. Nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione opera, altresì, la
Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7.
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le
funzioni e i compiti spettanti al Ministero nelle materie di seguito indicate:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione ed estinzione degli incendi;
c) difesa civile e politiche di protezione civile;
d) gestione della flotta aerea;
e) altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle
seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico: definizione, attivazione e
coordinamento della risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in situazioni
emergenziali, previste o in atto; collegamento con le strutture operative del Servizio Nazionale di
Protezione Civile e con le altre Amministrazioni pubbliche interessate ai fini del soccorso tecnico;
gestione del Centro Operativo Nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento
dell.organizzazione, dello sviluppo e delle modalità di mobilitazione del Sistema delle Colonne
Mobili Regionali nelle grandi emergenze e calamità; coordinamento dell'attività del Corpo
Nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico
(NBCR); organizzazione e coordinamento dell'attività di soccorso in ambiente acquatico e nei
porti, del servizio sommozzatori e dell'attività di soccorso in ambito aeroportuale; organizzazione,
direzione e controllo del servizio aereo del Dipartimento e raccordo con le amministrazioni, gli
enti, gli organismi e le autorità competenti per gli aspetti aeronautici legati alle attività del
Dipartimento; organizzazione e gestione tecnico operativa della flotta aerea antincendio;
pianificazione dell.organizzazione e dello sviluppo del servizio delle telecomunicazioni del
Corpo;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica: predisposizione delle
norme per la prevenzione incendi per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali
ed industriali, inclusi quelli a rischio di incidente rilevante e per il settore nucleare;
monitoraggio sull.applicazione della normativa di prevenzione incendi; attuazione
delle politiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; attività di regolamentazione e
di normazione di prodotto di competenza del Corpo Nazionale; cura del sistema di
certificazione di prodotto nazionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e
raccordo con i competenti organi nazionali e comunitari; attività di abilitazione e
controllo degli organismi notificati e di vigilanza sul mercato; formazione e vigilanza
antincendio; attività di ricerca, valutazione e normazione dei sistemi di protezione
passiva e attiva dagli incendi, studio delle cause degli incendi e collaborazione con gli
organi di polizia giudiziaria per le attività investigative connesse ad incendi ed
esplosioni; segreteria del Comitato Centrale Tecnico Scientifico;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile: raccordo
interistituzionale e interfunzionale delle attività di difesa civile delle Prefetture e dei
corrispondenti Uffici delle Amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di
gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione
agli impegni della Nazione in ambito NATO; pianificazione di difesa civile e
cooperazione civile-militare; gestione della rete di allarme nucleare e radiologico;
programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e
internazionali; segreteria della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa
Civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del
Dipartimento; supporto alle Prefetture per la pianificazione delle attività di protezione
civile e per l.allestimento e il funzionamento delle Sale operative integrate di difesa e
protezione civile; pianificazione, organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di
Pronto Intervento; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile
anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati;
d) Direzione centrale per la formazione: pianificazione e coordinamento delle attività
di formazione di base, specialistica e di qualificazione del personale del Corpo
Nazionale organizzate presso le strutture formative dipendenti; progettazione e
organizzazione di corsi di formazione per il personale volontario e per gli esterni;
definizione, pianificazione e monitoraggio dell.attività di addestramento professionale
del personale operativo; gestione dei rapporti con Università, Scuole di alta
formazione ed istituti di ricerca per lo sviluppo di attività congiunte;
e) Direzione centrale per le risorse umane: pianificazione, programmazione e attuazione delle
politiche di gestione del personale del Corpo, in servizio presso le strutture centrali e periferiche;
coordinamento dell.attività disciplinare; pianificazione, predisposizione e organizzazione delle
procedure per il reclutamento, i concorsi interni, la riqualificazione e la progressione in carriera;
pianificazione delle procedure di mobilità; gestione del servizio civile; gestione del personale
Volontario; sviluppo delle aree professionali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica
competenza;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie;
attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; formazione, gestione e
rendicontazione del bilancio; attività di monitoraggio delle spese e di budgeting per centri di costo;
attività amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese di
funzionamento amministrativo; ordinamenti retributivi e previdenziali del personale di ruolo e
volontario del Corpo Nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; procedimenti
negoziali in materia di fondi incentivanti al personale del Corpo Nazionale; benefici alle vittime del
dovere ed ai loro superstiti, altri emolumenti indennitari; assistenza al personale dirigente del
Corpo Nazionale in materia di responsabilità civile verso terzi e tutela legale e giudiziaria; spese di
lite dipartimentali e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;
g) Direzione! centrale! per! l.amministrazione! generale:! affari legali e contenzioso generale,
giudiziale e stragiudiziale; riscossione coattiva dei crediti nelle materie di competenza della
Direzione Centrale; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell.andamento del
contenzioso del Dipartimento; attuazione e monitoraggio degli adempimenti in materia di
anticorruzione e trasparenza; supporto amministrativo alle strutture territoriali del CNVVF anche
per i rapporti con le Prefetture e con gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche; raccordo
con l.Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale al fine di supportare il
Sig. Ministro nell.attività di indirizzo e vigilanza dell.Ente; gestione delle Onorificenze e
Benemerenze; Conferenza dei Dirigenti Generali; analisi delle esigenze e attività di pianificazione,
programmazione, controllo di gestione e valutazione; attuazione dei processi connessi al ciclo della
performance; rapporti con l.Organismo Indipendente di Valutazione e con i competenti organi di
controllo sulle attività del Dipartimento; adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio
sociale; CUG . Comitato Unico di Garanzia;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali: monitoraggio e analisi delle
esigenze del settore logistico degli uffici centrali e periferici; pianificazione del fabbisogno di
vestiario, equipaggiamento e casermaggio; predisposizione del piano generale di ripartizione delle
risorse logistiche e strumentali; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi,
materiali, attrezzature; gestione delle risorse immobiliari, dei servizi ausiliari e di funzionamento;
gestione delle risorse destinate alla realizzazione di nuove sedi di servizio e alla manutenzione
delle sedi esistenti; coordinamento dei servizi informatici e dei sistemi informativi automatizzati;
attività di progettazione, redazione dei capitolati tecnici e verifica in materia di risorse logistiche e
strumentali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un
Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento che espleta le funzioni
vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di
capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle
lettere, a), b), d), f), h), e le funzioni di coordinamento dell'attività ispettiva nei riguardi degli
Uffici centrali e periferici del CNVVF. Ad un altro Vice Capo Dipartimento è affidata la
responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il
Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche
attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) e h), sono preposti dirigenti generali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 8.
Dipartimento per l.amministrazione!generale, per le politiche del personale dell.Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie
1. Il Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale
dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i
compiti spettanti al Ministero nelle materie di seguito indicate:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo
sul territorio, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica;
b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di
infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle
concessioni;
c) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell.amministrazione civile, sviluppo
delle attività formative per il personale dell.amministrazione civile;
d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell.amministrazione civile;
e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle
tecnologie informatiche;
f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.
2. Il Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale
dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato come segue:
a) Direzione!centrale!per!l.amministrazione!generale: amministrazione generale e supporto
dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati sul territorio dalle Prefetture-
U.T.G, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; prevenzione
amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e
condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici; gestione e vigilanza
della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; sistema sanzionatorio
amministrativo; onorificenze al merito e al valor civile e riconoscimento delle persone
giuridiche; attività di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni
dell.Amministrazione civile dell.interno, con particolare riferimento all.innovazione e alla
semplificazione amministrativa; qualificazione, aggiornamento e addestramento del personale
dell.Amministrazione civile dell.interno;
b) Direzione centrale per le risorse umane: elaborazione e attuazione delle politiche delle
risorse umane e della connessa attività di studio e ricerca, gestione del personale della carriera
prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso
le strutture centrali e periferiche dell.Amministrazione civile dell.Interno; tenuta della
matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, del conferimento degli incarichi
dirigenziali, della gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio ed
elaborazione delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l.O.I.V., dei
sistemi d.incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attività socio-
culturali a favore del personale, della mobilità interna ed esterna, dei procedimenti
disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di
lavoro;
c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: attività di programmazione
economico finanziaria e di bilancio, di trattamento economico del personale, di servizi
generali e logistici e di servizi informatici e telematici.
3. Al Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale
dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze
organizzative, logistiche e del personale, l.Ispettorato generale di amministrazione. L.Ispettorato
generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti
ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di
controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento
dell.Amministrazione dell.interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di
competenza del Ministero dell'interno. All.Ispettorato è preposto un prefetto coadiuvato da un
numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso
un prefetto a disposizione del Capo dell.Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali
ed un altro prefetto cui affidare compiti di coordinamento delle funzioni in materia di sicurezza
informatica e automazione dei servizi.
4. Il Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale
dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo
Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l.espletamento delle funzioni
vicarie al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l.amministrazione
generale. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale,
specifiche attribuzioni.
Art. 9.
Titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale
1. La titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale delle direzioni e degli uffici centrali in
cui si articolano i dipartimenti, è attribuita a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate,
salvo che non sia diversamente disposto.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL.INTERNO
Art. 10.
Organizzazione periferica
1. Fermo restando l.articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
funzioni delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle Questure e dei Comandi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono esercitate negli ambiti territoriali individuati
nell.allegata Tabella A, che fa parte integrante del presente regolamento, nel rispetto del
modello di unitarietà territoriale delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia
di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. In considerazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, il Ministro dell.interno
individua, con proprio decreto, le sedi di particolare complessità e rilevanza.
3. Con le procedure di cui all.articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334 e dell.articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al necessario adeguamento
delle dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell.ambito del processo di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e delle forze di polizia.
4. Con decreto del Ministro dell.interno sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del
Governo che provvedono all.esercizio unitario delle funzioni logistico-strumentali
dell.organizzazione periferica del Ministero dell.interno. Sono oggetto dell.esercizio
unitario le spese di approvvigionamento per beni e servizi di cui all.allegata Tabella B. Le
voci di spesa della predetta Tabella B possono essere integrate con decreto del Ministro
dell.interno.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
ART. 11.
Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2015, sono rispettivamente ridefinite
dalla allegata Tabella C, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. All.individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell.ambito degli uffici
centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti
uffici e delle relative risorse tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta
collaborazione del Ministro nell'ambito del contingente assegnato, si provvede con decreti
ministeriali adottati ai sensi dell.articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dall'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell.articolo 10 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
3. Fino all.adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ciascuna struttura ministeriale
continua ad operare avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le
competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
Art. 12.
Rimodulazione! delle! aliquote! di! cui! all.articolo! 42! della legge 1° aprile 1981, n. 121 nonché
all.articolo!3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410
1. In considerazione della riduzione della dotazione organica dei prefetti e della correlativa
configurazione dei compiti operativi individuati dal presente regolamento:
a) l.aliquota di cui all.articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è ridotta a 13;
b) l.aliquota di prefetti di cui all.articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è
commisurata al limite massimo del 20 per cento della dotazione organica.
Art. 13.
(Disposizioni!in!materia!di!gestione!dell.Albo!dei!segretari!comunali!e!provinciali!e!
inquadramento del personale ex AGES ed ex SSPAL)
1. Nelle more della completa attuazione del processo di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, con particolare riferimento alla figura dei segretari comunali e provinciali, opera,
nell.ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, una struttura di missione col
compito di curare la gestione del relativo Albo nazionale fino alla soppressione dello stesso.
2. In attuazione di quanto disposto dall.articolo 10, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è istituita un.apposita
sezione dei ruoli del personale dell.Amministrazione civile dell.interno per l.inquadramento del
personale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell.albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES) e della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti
della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui, rispettivamente, all.articolo 7, comma 31-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all.articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il
predetto personale è inquadrato per ordine di anzianità di servizio, sulla base della tabella di
corrispondenza approvata con il decreto del 23 maggio 2012 adottato dal Ministro dell.interno, di
concerto con il Ministro dell.economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 7, comma
31-quater, del citato decreto-legge n. 78 del 2010.
CAPO V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L. ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E IL COMITATO PER IL
COORDINAMENTO DELL.ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
Art. 14.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all.articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) l.Organismo
indipendente di valutazione della performance; »;
b) sostituire l.articolo 5 con il seguente:
«5. Organismo indipendente di valutazione della performance.-1. Presso il Ministero
opera l.Organismo indipendente di valutazione della performance previsto
dall.articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato
.Organismo..
2. L.Organismo di cui al comma 1 svolge, in posizione di autonomia operativa e
valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo 14,
nonché quelle di cui all.articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall.articolo 30,
comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all.articolo 8, comma 1, ultimo
periodo, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999. Esercita altresì le attività di
controllo strategico di cui all.articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all.organo di indirizzo politico-
amministrativo.
3. L.Organismo è nominato, sentita l.Autorità di cui all.articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, dal Ministro dell.interno, per un periodo di tre anni,
rinnovabile una sola volta, secondo le modalità ed i criteri di cui all.articolo 14,
commi 3 e 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. L.Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di
cui uno, con funzioni di Presidente, in possesso dei requisiti stabiliti dall.Autorità ai
sensi dell.articolo 13, comma 6, lettera g) del decreto legislativo n. 150 del 2009, e
di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati all.Autorità di cui
all.articolo 13.
5. Non possono essere nominati componenti dell.Organismo coloro che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.»;
e) dopo l.articolo 5 inserire il seguente:
«5-bis. Copertura finanziaria. - 1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento dell.Organismo indipendente di valutazione si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza
previsto per il soppresso Servizio di controllo interno.».
Art. 15.
Comitato!per!il!coordinamento!dell.Alta sorveglianza delle grandi opere
1. Presso il Ministero dell.interno opera il Comitato per il coordinamento dell'Alta
sorveglianza delle grandi opere di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 e
successive modificazioni e integrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Nell.ambito dell.Ufficio di Gabinetto opera il personale di supporto tecnico-amministrativo
all.attività del Comitato per il coordinamento dell.Alta sorveglianza delle grandi opere. Tale
personale è costituito da un contingente messo a disposizione dai Dipartimenti e dagli Uffici
interessati nell.ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
Disposizioni transitorie
1. Nelle more del processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, delle forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, le
Prefetture . Uffici territoriali del Governo, le Questure e le strutture periferiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco interessate dalla ridefinizione degli ambiti territoriali, ai sensi
dell.articolo 10, comma 1, cessano di esercitare le loro funzioni secondo un piano di gradualità
definito con decreto del Ministro dell.interno e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
2. Al fine di garantire la continuità delle funzioni già svolte sul territorio e la prossimità dei
servizi al cittadino, nelle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui al comma 1 possono
essere mantenuti sportelli per lo svolgimento di specifici servizi per non oltre un anno dalla
data di cessazione della effettiva operatività delle strutture periferiche interessate dalla
ridefinizione degli ambiti territoriali.
Art. 17.
Abrogazioni e clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, è abrogato.
2. L.attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed è assicurata mediante l.utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Tabella A
Art. 10, comma 1
(In corsivo le sedi accorpate)
1 Teramo- L.Aquila 41 Macerata
2 Chieti- Pescara 42 Pesaro-Urbino
3 Matera 43 Isernia-Campobasso
4 Potenza 44 Asti- Alessandria
5 Vibo Valentia - Catanzaro 45 Cuneo
6 Cosenza 46 Verbano-Cusio-Ossola - Novara
7 Crotone 47 Torino
8 Reggio Calabria 48 Biella -Vercelli
9 Benevento - Avellino 49 Bari
10 Caserta 50 Barletta-Andria-Trani
11 Napoli 51 Brindisi
12 Salerno 52 Foggia
13 Bologna 53 Lecce
14 Ferrara 54 Taranto
15 Forlì-Cesena 55 Cagliari
16 Modena 56 Oristano- Nuoro
17 Piacenza - Parma 57 Sassari
18 Ravenna 58 Agrigento
19 Reggio Emilia 59 Enna- Caltanissetta
20 Rimini 60 Catania
21 Gorizia 61 Messina
22 Trieste 62 Palermo
23 Pordenone- Udine 63 Ragusa
24 Frosinone 64 Siracusa
25 Latina 65 Trapani
26 Roma 66 Arezzo
27 Rieti- Viterbo 67 Firenze
28 Genova 68 Grosseto
29 Savona-Imperia 69 Livorno
30 La Spezia 70 Massa-Carrara- Lucca
31 Sondrio- Bergamo 71 Pisa
32 Brescia 72 Prato -Pistoia
33 Lecco- Como 73 Siena
34 Cremona- Mantova 74 Perugia
35 Milano 75 Terni
36 Monza e Brianza 76 Rovigo- Padova
37 Lodi - Pavia 77 Belluno- Treviso
38 Varese 78 Venezia
39 Ancona 79 Verona
40 Fermo- Ascoli Piceno 80 Vicenza
Tabella B
articolo 10, comma 4
1) spese per beni di consumo;
2) spese per canoni e fitti;
3) spese per corsi di formazione;
4) spese per manutenzione ordinaria e riparazioni;
5) spese per locazioni, noleggi e leasing operativo;
6) spese per pubblicazioni periodiche;
7) spese per rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità,
8) spese postali e valori bollati;
9) spese per utenze;
10) spese per mense;
11) spese per servizi ausiliari;
12) spese per pulizia.
Tabella C
articolo 11, comma 1
Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile
Carriera prefettizia
Dotazione
organica
Prefetti 118
Viceprefetti 700
Viceprefetti aggiunti 572
Totale 1.390
Qualifiche dirigenziali Area I
Dotazione
organica
Dirigenti
Dirigente 1° fascia 5
Dirigente 2° fascia 195
Totale 200
Aree funzionali
Dotazione
organica
Area Terza 8.356
Area Seconda 10.883
Area Prima 1.310
Totale 20.549
VICEDIRIGENZA IN PARLAMENTO
Montecitorio , 28 ottobre 2014
La Dirstat non resta a braccia conserte, in attesa di conoscere l'esito del parere della Corte Costituzionale richiesto, come tutti sanno, dal Consiglio di Stato. Abbiamo intrapreso numerose iniziative sia a livello parlamentare sia a livello giudiziario. NON FIDATEVI DEL NOSTRO SILENZIO: NON ABBIAMO MAI SMESSO DI LAVORARE, NE' SMETTEREMO MAI.
Non siamo in disarmo.
DI SEGUITO IL NOSTRO LAVORO:
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06618
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 319 del 28/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE Data firma: 28/10/2014
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 28/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06618
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Martedì 28 ottobre 2014, seduta n. 319
LUIGI DI MAIO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che: l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza nella pubblica amministrazione istituendo una apposita area separata della vicedirigenza stessa nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento; il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n. 15 del 2009 relativa al pubblico impiego pertanto l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è rimasto invariato; con la riforma della dirigenza-attuata dalla legge 15 luglio 2002 n. 145 si introduce l'area separata della vicedirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, prima della introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti in unico sistema di contrattazione collettiva; l'introduzione del termine «separata» per l'area della vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questi dipendenti nel contratto di comparto bensì in una contrattazione specifica in considerazione di una categoria intermedia tra quella dirigenziale e quella impiegatizia; la ratio della norma consiste nella impossibilità di definire il rapporto di lavoro con gli stessi strumenti utilizzati dal contratto di comparto in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli dei dirigenti piuttosto che a quelli degli impiegati; la figura del vicedirigente, indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe in altre parole rappresentare l'area dei quadri direttivi della pubblica amministrazione; tuttavia, a dispetto della legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica amministrazione ha sempre ignorato quanto previsto dalla legge, nonostante sentenze favorevoli, preferendo non parlare più di vicedirigenza. Fu tanto grave la penalizzazione scaturitane che gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con la sentenza del TAR Lazio 10 maggio 2007 n. 4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo. Ciò non fu sufficiente, tant’è che si rese necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che, con sentenza n. 4391 del 16 maggio 2012 del TAR del Lazio, nominò un commissario ad actaper dare pieno adempimento alla sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007; successivamente, il giudizio di ottemperanza fu bloccato da un intervento legislativo: il comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso la vicedirigenza, di fatto caducando l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vanificando quindi gli effetti del terzo comma dell'articolo della legge n. 145 del 2002; tuttavia, il contenzioso è proseguito fino a che il 16 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n. 4211/2013 con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che aveva previsto l'istituzione previa contrattazione collettiva della vicedirigenza; in detta ordinanza, il Consiglio di Stato massimo organo della giurisdizione amministrativa ha fatto uso di parole così forti nei confronti di una simile metodica politica ormai divenuta prassi corrente, ma che, nel caso di specie, aveva un unico obiettivo: impedire la effettiva ottemperanza ad una sentenza passata in giudicato –: se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se non ritenga per motivi di opportunità amministrativa e politica di promuovere, una modifica normativa nel senso auspicato prima che si pronunci la Corte costituzionale. (4-06618)
LA
DIRSTAT ANTESIGNANA DELLA ISTITUZIONE DELL'AREA DELLA VICEDIRIGENZA
CONTINUA LA GRANDE BATTAGLIA INIZIATA CON L'AUDIZIONE A BRUXELLES NEL
LONTANO ANNO 2000.