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Stavolta non si tratta solo di proclami: il Governo si è impegnato ufficialmente a ritirare lo schema di Dpr che prevedeva la soppressione di 23 strutture periferiche del Ministero dell’Interno.

La comunicazione è arrivata a tutte le federazioni del pubblico impiego il 4 dicembre 2015.

Nei fatti il Governo si è impegnato a presentare un emendamento alla legge di stabilità per modificare la norma (contenuta nel decreto sulla spending review di Monti) che impone la riduzione delle Prefetture e il ministero dell’Interno ritirerà lo schema di Dpr con l’elenco delle 23 sedi da sopprimere.

Le motivazioni addotte dalle Federazioni sindacali, ad eccezione di due sigle esterne al Ministero Interno, sono state accolte dal Ministro

La perdita delle Prefetture avrebbe comportato la disgregazione del tessuto economico e anche un pericoloso deficit di sicurezza

E' una vittoria della ragione e del buon senso a fronte di un provvedimento incoerente e illogico, perché avrebbe comportato la scomparsa di essenziali presidii dello Stato e avrebbe lasciato sguarniti i territori, con l’addio anche delle Questure e dei Comandi dei vigili del fuoco.

Questo proprio mentre è in atto un fenomeno epocale come quello dei migranti che pone seri problemi di accoglienza e di ordine pubblico mentre in varie zone del Paese si consolida la presenza di organizzazioni malavitose. Oltre ai frequenti fenomeni di devastazione del territorio dovute al dissesto idrogeologico, in parte dovuti all'incuria e alla cattiva amministrazione degli enti locali che hanno consentito le inadempienze ai piani regolatori per interessi econonomici elitari.

Intere comunità locali avrebbero visto lo Stato arretrare proprio nel momento di maggior bisogno.

Ora verificheremo che il Governo dia attuazione a quanto comunicato ufficialmente e ci batteremo per una riorganizzazione seria degli uffici territoriali: per garantire più sicurezza e più protezione servono investimenti, innovazione e valorizzazione delle professionalità umane.




COLPO DI MANO: le misure adottate non assicurano i posti di lavoro

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL.INTERNO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l.articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante .Disciplina dell.attività di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. e, in particolare, l.articolo 17, commi 1, lettera b) e 4-

bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,

recante .Riforma dell.organizzazione del Governo, a norma dell.articolo 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59. e, in particolare, gli articoli 4, 11, 14 e 15;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante .Nuovo ordinamento

dell.Amministrazione della pubblica sicurezza.;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante .Disposizioni del rapporto d.impiego

del personale della carriera prefettizia, a norma dell.articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n.

266.;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante .Ordinamento del personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco a norma dell.articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante .Riassetto delle disposizioni relative alle

funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell.articolo 11 della

legge 29 luglio 2003, n. 229.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante .Norme generali sull.ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.;

Visto l.articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la soppressione della Agenzia

autonoma per la gestione dell.Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo

universale del Ministero dell.interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale

ivi in servizio;

Visto l.articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213, concernente la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la

specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e la successione a titolo

universale del Ministero dell.interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale

ivi in servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive

modificazioni, concernente il .Regolamento recante l.organizzazione degli uffici centrali di

livello dirigenziale generale del Ministero dell.interno.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, .Regolamento di

organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell.interno.;

Visto l.articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che in sostituzione dei servizi di

controllo interno istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l.Organismo

indipendente di valutazione della performance;

Visto il decreto del Ministro dell.interno 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni

che, ai sensi dell.articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recepito

nell.articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituisce il Comitato

per il coordinamento dell.Alta sorveglianza delle grandi opere.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e successive modificazioni,

concernente .Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture . Uffici territoriali del

Governo, in attuazione dell.articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, recante .Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario. e, in particolare, l.articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10, che hanno disposto la

riduzione, pari alla misura del 20 e del 10 per cento, rispettivamente degli uffici dirigenziali di

livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche e delle dotazioni organiche del

personale non dirigenziale e la conseguente adozione del relativo provvedimento di

riorganizzazione;

Visto, da ultimo, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014, n. 144 recante .Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l.efficienza degli uffici giudiziari. e, in particolare, l.articolo 21-bis, che per

il Ministero dell.interno ha fissato al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale disporre la riduzione

delle dotazioni organiche ed al 31 dicembre 2014, il termine entro il quale adottare il regolamento

di riorganizzazione;

Visto l.articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante .Disposizioni sulle città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2015 di

rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale

dell.Amministrazione civile del Ministero dell.interno;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell.interno l.Amministrazione ha

informato le Organizzazioni sindacali in data ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell.adunanza della Sezione consultiva per gli atti

normativi del Governo in data ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell.interno, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell.economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Funzioni e finalità

1. Il Ministero dell.interno, attraverso gli uffici centrali e periferici in cui si articola, esercita le

funzioni e i compiti di cui agli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge

vigente.

2. Il presente regolamento disciplina l.organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali e

periferici in cui si articola il Ministero dell.interno, di seguito denominato «Ministero».

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELL.INTERNO

Art. 2.

Organizzazione centrale

1. Il Ministero, a livello centrale, è composto, oltre che dagli uffici di diretta collaborazione del

Ministro, dai seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

b) Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione;

d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

e) Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale

dell.amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

2. Nell.ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli altri uffici di livello

dirigenziale generale di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7.

Art. 3

Capi dei dipartimenti

1. I Prefetti, capi dei dipartimenti di cui all.articolo 2, esercitano i poteri e le funzioni di cui

all.articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni. Da essi dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello

dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento.

2. Nell.esercizio dei poteri di cui al comma 1, ciascun capo di dipartimento opera in modo da

favorire processi di integrazione funzionale e collaborazione operativa tra le strutture

dipartimentali al fine di sviluppare la programmazione delle attività e dei processi e di garantire

l.unitarietà degli interventi in coerenza con le funzioni di cui all.articolo 1, comma 1. A tal fine, il

capo di gabinetto può convocare, su richiesta di ciascun capo di dipartimento, una conferenza dei

capi dipartimento per la definizione di processi operativi di raccordo tra i dipartimenti e per il

coordinamento generale su questioni interdipartimentali o comuni all.attività delle rispettive

strutture.

Art. 4.

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al

Ministero, nelle materie di seguito indicate:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;

collaborazione con gli enti locali; finanza locale; servizi elettorali; stato civile e anagrafe;

gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

b) prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità

organizzata negli enti locali; promozione e monitoraggio degli interventi a garanzia della

legalità territoriale.

2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni

centrali:

a) Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale: consulenza alle

amministrazioni locali e alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare

riferimento agli organi, alle funzioni, all.organizzazione, al personale e alla sicurezza integrata;

scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali nonché rimozione e sospensione degli

amministratori locali; interventi a garanzia della legalità territoriale con particolare riferimento alle

misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare;

supporto al Comitato di sostegno e di monitoraggio dell.azione delle commissioni straordinarie

per la gestione degli enti sciolti per mafia;

b) Direzione centrale dei servizi elettorali: funzioni statali a garanzia della regolare

costituzione degli organi elettivi; attività preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni

elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale) e comunali (nelle

regioni a statuto ordinario), nonché i referendum disciplinati dalla legislazione statale; esercizio

delle attività di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni;

c) Direzione centrale della finanza locale: raccolta, elaborazione e diffusione dei principali

dati contabili degli enti locali; determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti

locali; consulenza in materia di ordinamento finanziario e contabile; risanamento degli enti

dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto all.Osservatorio sulla finanza e

contabilità degli enti locali; studio e ricerca in materia di ordinamento finanziario e contabile di

finanza locale; gestione dell.albo dei revisori contabili degli enti locali;

d) Direzione centrale per i servizi demografici: indirizzo e vigilanza in materia di anagrafe e

di stato civile; formazione e aggiornamento degli ufficiali di stato civile; supporto alle Prefetture -

Uffici Territoriali del Governo nello svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza sui

comuni, in materia di toponomastica, di cambiamento del nome e del cognome; istituzione e

tenuta dell.Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; realizzazione ed emissione della

carta d'identità elettronica.

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è

assegnato un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie al quale è anche

affidata la responsabilità della Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale. Il Capo

del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, specifiche

attribuzioni.

4. Presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è istituito un apposito nucleo

nell.ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui

all.articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, appartenenti alla carriera prefettizia,

per la gestione degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

5. Al nucleo di cui al comma 4 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera

prefettizia, un contingente di personale non superiore a 35 unità, di cui 10 con qualifica di

prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e 25 con qualifica fino a

viceprefetto. La nomina a componente della predetta Commissione straordinaria comporta per il

personale individuato nel suddetto nucleo l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle

funzioni commissariali.

6. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono individuate le

modalità e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 4, in conformità alle disposizioni

di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 5.

Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in

materia di tutela dell.ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121, e

successive modificazioni, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -

Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre

autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali e agenti di

pubblica sicurezza.

2. L.Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, istituito ai sensi del decreto legge 6

maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, confluisce

nell.Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia che ne assume le

funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le

modalità stabiliti dalla citata legge n. 121 del 1981, e in armonia con i princìpi generali

dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a

carattere interforze:

a) Segreteria del Dipartimento: ufficio di diretta collaborazione a competenza generale;

attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza; coordinamento delle attività amministrative e tecniche degli Uffici

dipartimentali; relazioni con le organizzazioni sindacali;

b) Ufficio per l.amministrazione generale: ufficio di diretta collaborazione a competenza

generale; attività connesse alle questioni di natura normativa e parlamentare; studio, ricerca e

consulenza giuridica; predisposizione di atti di natura regolamentare o di amministrazione

generale; indirizzo e coordinamento delle attività di polizia amministrativa; questioni legali e

gestione del contenzioso; pianificazione strategica e gestionale dell.attività dell.Amministrazione

della Pubblica Sicurezza;

c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a

composizione interforze; attività connesse al coordinamento delle Forze di polizia e alla

dislocazione sul territorio dei presidi; elaborazione della pianificazione generale interforze relativa

ai servizi di ordine e sicurezza pubblica; promozione di programmi e progetti per lo sviluppo

della legalità e della sicurezza partecipata; relazioni internazionali in tema di cooperazione di

polizia; misure di protezione relative a situazioni personali di rischio;

d) Ufficio centrale ispettivo: verifica dell'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro

dell'Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza; monitoraggio e

controllo dell'attività operativa; funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e

di tutela della salute;

e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato: pianificazione della

dislocazione degli uffici territoriali della Polizia di Stato e delle relative dotazioni organiche;

pianificazione dell.impiego del personale nelle missioni all.Estero; assistenza del personale della

Polizia di Stato in servizio, in quiescenza e loro familiari e delle vittime del dovere, della

criminalità organizzata e del terrorismo; definizione delle strategie di sviluppo e razionalizzazione

dei sistemi informativi della Polizia di Stato;

f) Direzione centrale della polizia criminale: ufficio a composizione interforze; attuazione delle

strategie nazionali ed internazionali di politica criminale; analisi a livello strategico dei fenomeni

criminali; classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela

dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità; scambio

informativo e operativo in materia di cooperazione di polizia; collaboratori di giustizia; banche

dati delle Forze di Polizia;

g) Direzione centrale della polizia di prevenzione: indirizzo, coordinamento ed analisi delle

attività info-investigative in materia di organizzazioni, nazionali ed internazionali, terroristiche ed

eversive, nonché in ordine a fenomeni sociali e politici di particolare rilievo per l'ordine e la

sicurezza pubblica del Paese;

h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti

speciali della Polizia di Stato: coordinamento e pianificazione strategica dei servizi posti a tutela

della sicurezza dei trasporti, delle frontiere e delle telecomunicazioni; analisi dei relativi fenomeni

e relazioni internazionali nella specifica materia; gestione dei Reparti Speciali della Polizia di

Stato; supporto ai reparti periferici;

i) Direzione centrale dei servizi antidroga: Ufficio a composizione interforze; prevenzione,

analisi e repressione del traffico illecito di stupefacenti; attuazione delle relative direttive del

Ministro dell.interno in materia; referente per le operazioni investigative speciali in materia;

l) Direzione centrale per le risorse umane: ordinamento, amministrazione e gestione del

personale della Polizia di Stato; gestione delle procedure concorsuali, interne e pubbliche, per

l.accesso nei ruoli della Polizia di Stato; indirizzo dell.attività degli uffici periferici nella specifica

materia e gestione del relativo contenzioso;

m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione: formazione del personale non direttivo dei

ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato; formazione in materia di Specialità e di

specializzazione della Polizia di Stato; analisi e ricerche di nuove metodologie didattiche;

cooperazione internazionale anche per la formazione di Polizie Straniere a seguito di specifici

accordi;

n) Direzione centrale di sanità: programmazione generale, direzione e indirizzo dei servizi

sanitari della Polizia di Stato, accertamenti clinici e strumentali finalizzati anche alla valutazione

di idoneità del personale della Polizia di Stato; formazione e aggiornamento del personale del

ruolo sanitario;

o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: monitoraggio,

analisi e pianificazione delle esigenze del settore tecnico-logistico e patrimoniale degli uffici

centrali e territoriali dell.Amministrazione della Pubblica Sicurezza; analisi organizzativa e

standardizzazione delle procedure contrattuali ai fini della razionalizzazione dell.impiego di

risorse; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi, beni, materiali, attrezzature ed

infrastrutture degli uffici centrali e territoriali dell.Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

accasermamento e casermaggio dell.Arma dei Carabinieri;

p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: analisi e programmazione finanziaria

dell.Amministrazione della Pubblica Sicurezza; monitoraggio per la verifica della corretta e

integrale utilizzazione delle risorse disponibili; gestione di alcuni capitoli di spesa; coordinamento

dell.attività contrattuale e delle spese in economia;

q) Direzione! centrale! dell.immigrazione! e! della! polizia! delle! frontiere: pianificazione ed

attuazione delle strategie d´intervento collegate alle dinamiche dell´immigrazione ed al contrasto

all´immigrazione irregolare; supporto nella predisposizione di accordi internazionali in materia di

immigrazione; analisi delle informazioni connesse all´attività di vigilanza, prevenzione e contrasto

dell´immigrazione via mare e raccordo degli interventi operativi fatti dai mezzi della marina

militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto coordinamento dell.attività operativa;

r) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: analisi, progettazione, indirizzo e

raccordo informativo delle attività investigative e di prevenzione e controllo del territorio svolte

dagli uffici della Polizia di Stato; coordinamento, indirizzo e supporto a livello locale delle attività

di polizia scientifica; attività di indagine relativa alle più gravi fenomenologie delittuose e

sviluppo di analisi operative e conseguenti strategie di contrasto;

4. Dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia (D.I.A),

ufficio a composizione interforze, per l.acquisizione e analisi delle informazioni concernenti i

fenomeni criminali di stampo mafioso, per l.investigazione giudiziaria e la promozione dei

collegamenti con gli omologhi organismi internazionali specializzati nell.attività di prevenzione e

repressione alle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

5. Dipendono altresì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza la Scuola superiore di Polizia per

la formazione la qualificazione e l.aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato, nonché la

Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia per l.alta formazione e l.aggiornamento dei

funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia.

6. Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è preposto un Prefetto con le funzioni di Capo della

Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e sono assegnati ai sensi della legge n. 121

del 1981, e successive modificazioni, e del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l.espletamento

delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l.attività di coordinamento e pianificazione al

quale è affidata anche la responsabilità dell.Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle

Forze di Polizia e la gestione dei fondi europei e Programmi Operativi Nazionali, e un vice

direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia

criminale. Ai Prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli

stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia-Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

7. Salvo che la legge disponga diversamente e ferme restando le disposizioni di cui al comma 8,

alle direzioni centrali e agli uffici del Dipartimento è preposto un prefetto o un dirigente generale

di pubblica sicurezza.

8. Alla Direzione investigativa antimafia nonché alla Direzione centrale dei servizi antidroga è

preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza o un ufficiale di livello equiparato dell.Arma

dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Art. 6.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al

Ministero in materia di tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

a) l.immigrazione;

b) l.asilo;

c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;

d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall.articolo 2, comma 2, lett. e), del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

e) l.Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo: analisi, definizione e

programmazione delle politiche migratorie, monitoraggio ed impulso delle politiche di

integrazione degli stranieri, anche attraverso l.utilizzo dei Fondi Europei; monitoraggio e

impulso per l'integrazione degli immigrati, anche attraverso i Consigli territoriali;

coordinamento delle attività svolte in attuazione della normativa in materia di immigrazione e

asilo, con particolare riferimento a quelle degli Sportelli unici per l.immigrazione;

b) Direzione! centrale! dei! servizi! civili! per! l.immigrazione! e! l.asilo: accoglienza e

assistenza degli immigratie dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'attivazione, la

gestione e il monitoraggio dei centri di accoglienza; gestione dei centri di identificazione ed

espulsione; attivazione e gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere e pianificazione e

attuazione dei Rimpatri volontari assistiti; gestione del Fondo nazionale per le politiche e i

servizi dell.asilo; attività connesse all.applicazione del Regolamento di Dublino; utilizzo dei

Fondi europei;

c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: cittadinanza, tutela

delle minoranze storiche etno-linguistiche e misure di assistenza e patrocinio per il recupero

dei crediti alimentari all.estero; monitoraggio e promozione di interventi volti a rimuovere

impedimenti e discriminazioni, con particolare attenzione al volontariato e

all.associazionismo; attribuzione della cittadinanza italiana e dell.attestazione dello status di

apolide; contributi straordinari alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

d) Direzione centrale degli affari di culto: vigilanza sulla concreta osservanza dei principi

costituzionali e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di

regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose; studio e monitoraggio delle realtà

religiose presenti nel Paese e delle problematiche ad esse connesse anche attraverso l.attività

dell.Osservatorio sulle politiche religiose; riconoscimento giuridico degli .enti ecclesiastici.,

nonché dei loro mutamenti; nomina dei Consigli di amministrazione delle fabbricerie;

riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diverso dal cattolico;

approvazione della nomina dei ministri di culto degli enti che non appartengono a confessioni

che hanno stipulato intese con lo Stato;

e) Direzione centrale per l.amministrazione del Fondo edifici di culto: gestione, tutela,

valorizzazione, conservazione e restauro dei beni mobili e immobili di proprietà; cura delle

pubblicazioni annuali dedicate alle più importanti opere architettoniche e pittoriche del suo

patrimonio; partecipazione, con il prestito d.opere d.arte di proprietà, a mostre ed eventi di

promozione culturale di rilievo nazionale e internazionale;

f) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: cura della formazione e della

variazione del bilancio finanziario e attività di monitoraggio delle spese; gestione finanziaria

delle spese di competenza delle direzioni, in raccordo con le stesse, inclusi i Fondi europei;

gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo lire U.N.R.R.A.; gestione delle

spese di funzionamento del Dipartimento.

3. Il Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione è diretto da un Capo Dipartimento e ad

esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l.espletamento delle funzioni vicarie al quale è

altresì affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell.immigrazione e

dell.asilo. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale,

specifiche attribuzioni.

4. Nell.ambito del Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione operano l.Ufficio per le

attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio

per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei

reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l.incarico di

Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l.aliquota di cui all.articolo 3-bis del

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

1991, n. 410.

5. Nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l.immigrazione opera, altresì, la

Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e

successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le

funzioni e i compiti spettanti al Ministero nelle materie di seguito indicate:

a) soccorso pubblico;

b) prevenzione ed estinzione degli incendi;

c) difesa civile e politiche di protezione civile;

d) gestione della flotta aerea;

e) altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle

seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico: definizione, attivazione e

coordinamento della risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in situazioni

emergenziali, previste o in atto; collegamento con le strutture operative del Servizio Nazionale di

Protezione Civile e con le altre Amministrazioni pubbliche interessate ai fini del soccorso tecnico;

gestione del Centro Operativo Nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento

dell.organizzazione, dello sviluppo e delle modalità di mobilitazione del Sistema delle Colonne

Mobili Regionali nelle grandi emergenze e calamità; coordinamento dell'attività del Corpo

Nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico

(NBCR); organizzazione e coordinamento dell'attività di soccorso in ambiente acquatico e nei

porti, del servizio sommozzatori e dell'attività di soccorso in ambito aeroportuale; organizzazione,

direzione e controllo del servizio aereo del Dipartimento e raccordo con le amministrazioni, gli

enti, gli organismi e le autorità competenti per gli aspetti aeronautici legati alle attività del

Dipartimento; organizzazione e gestione tecnico operativa della flotta aerea antincendio;

pianificazione dell.organizzazione e dello sviluppo del servizio delle telecomunicazioni del

Corpo;

b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica: predisposizione delle

norme per la prevenzione incendi per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali

ed industriali, inclusi quelli a rischio di incidente rilevante e per il settore nucleare;

monitoraggio sull.applicazione della normativa di prevenzione incendi; attuazione

delle politiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; attività di regolamentazione e

di normazione di prodotto di competenza del Corpo Nazionale; cura del sistema di

certificazione di prodotto nazionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e

raccordo con i competenti organi nazionali e comunitari; attività di abilitazione e

controllo degli organismi notificati e di vigilanza sul mercato; formazione e vigilanza

antincendio; attività di ricerca, valutazione e normazione dei sistemi di protezione

passiva e attiva dagli incendi, studio delle cause degli incendi e collaborazione con gli

organi di polizia giudiziaria per le attività investigative connesse ad incendi ed

esplosioni; segreteria del Comitato Centrale Tecnico Scientifico;

c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile: raccordo

interistituzionale e interfunzionale delle attività di difesa civile delle Prefetture e dei

corrispondenti Uffici delle Amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di

gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione

agli impegni della Nazione in ambito NATO; pianificazione di difesa civile e

cooperazione civile-militare; gestione della rete di allarme nucleare e radiologico;

programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e

internazionali; segreteria della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa

Civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del

Dipartimento; supporto alle Prefetture per la pianificazione delle attività di protezione

civile e per l.allestimento e il funzionamento delle Sale operative integrate di difesa e

protezione civile; pianificazione, organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di

Pronto Intervento; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile

anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati;

d) Direzione centrale per la formazione: pianificazione e coordinamento delle attività

di formazione di base, specialistica e di qualificazione del personale del Corpo

Nazionale organizzate presso le strutture formative dipendenti; progettazione e

organizzazione di corsi di formazione per il personale volontario e per gli esterni;

definizione, pianificazione e monitoraggio dell.attività di addestramento professionale

del personale operativo; gestione dei rapporti con Università, Scuole di alta

formazione ed istituti di ricerca per lo sviluppo di attività congiunte;

e) Direzione centrale per le risorse umane: pianificazione, programmazione e attuazione delle

politiche di gestione del personale del Corpo, in servizio presso le strutture centrali e periferiche;

coordinamento dell.attività disciplinare; pianificazione, predisposizione e organizzazione delle

procedure per il reclutamento, i concorsi interni, la riqualificazione e la progressione in carriera;

pianificazione delle procedure di mobilità; gestione del servizio civile; gestione del personale

Volontario; sviluppo delle aree professionali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica

competenza;

f) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie;

attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; formazione, gestione e

rendicontazione del bilancio; attività di monitoraggio delle spese e di budgeting per centri di costo;

attività amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese di

funzionamento amministrativo; ordinamenti retributivi e previdenziali del personale di ruolo e

volontario del Corpo Nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; procedimenti

negoziali in materia di fondi incentivanti al personale del Corpo Nazionale; benefici alle vittime del

dovere ed ai loro superstiti, altri emolumenti indennitari; assistenza al personale dirigente del

Corpo Nazionale in materia di responsabilità civile verso terzi e tutela legale e giudiziaria; spese di

lite dipartimentali e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;

g) Direzione! centrale! per! l.amministrazione! generale:! affari legali e contenzioso generale,

giudiziale e stragiudiziale; riscossione coattiva dei crediti nelle materie di competenza della

Direzione Centrale; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell.andamento del

contenzioso del Dipartimento; attuazione e monitoraggio degli adempimenti in materia di

anticorruzione e trasparenza; supporto amministrativo alle strutture territoriali del CNVVF anche

per i rapporti con le Prefetture e con gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche; raccordo

con l.Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale al fine di supportare il

Sig. Ministro nell.attività di indirizzo e vigilanza dell.Ente; gestione delle Onorificenze e

Benemerenze; Conferenza dei Dirigenti Generali; analisi delle esigenze e attività di pianificazione,

programmazione, controllo di gestione e valutazione; attuazione dei processi connessi al ciclo della

performance; rapporti con l.Organismo Indipendente di Valutazione e con i competenti organi di

controllo sulle attività del Dipartimento; adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio

sociale; CUG . Comitato Unico di Garanzia;

h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali: monitoraggio e analisi delle

esigenze del settore logistico degli uffici centrali e periferici; pianificazione del fabbisogno di

vestiario, equipaggiamento e casermaggio; predisposizione del piano generale di ripartizione delle

risorse logistiche e strumentali; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi,

materiali, attrezzature; gestione delle risorse immobiliari, dei servizi ausiliari e di funzionamento;

gestione delle risorse destinate alla realizzazione di nuove sedi di servizio e alla manutenzione

delle sedi esistenti; coordinamento dei servizi informatici e dei sistemi informativi automatizzati;

attività di progettazione, redazione dei capitolati tecnici e verifica in materia di risorse logistiche e

strumentali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un

Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento che espleta le funzioni

vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di

capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle

lettere, a), b), d), f), h), e le funzioni di coordinamento dell'attività ispettiva nei riguardi degli

Uffici centrali e periferici del CNVVF. Ad un altro Vice Capo Dipartimento è affidata la

responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il

Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche

attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) e h), sono preposti dirigenti generali

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 8.

Dipartimento per l.amministrazione!generale, per le politiche del personale dell.Amministrazione

civile e per le risorse strumentali e finanziarie

1. Il Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale

dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i

compiti spettanti al Ministero nelle materie di seguito indicate:

a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo

sul territorio, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica;

b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di

infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle

concessioni;

c) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell.amministrazione civile, sviluppo

delle attività formative per il personale dell.amministrazione civile;

d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell.amministrazione civile;

e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle

tecnologie informatiche;

f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale

dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato come segue:

a) Direzione!centrale!per!l.amministrazione!generale: amministrazione generale e supporto

dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati sul territorio dalle Prefetture-

U.T.G, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; prevenzione

amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e

condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici; gestione e vigilanza

della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; sistema sanzionatorio

amministrativo; onorificenze al merito e al valor civile e riconoscimento delle persone

giuridiche; attività di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni

dell.Amministrazione civile dell.interno, con particolare riferimento all.innovazione e alla

semplificazione amministrativa; qualificazione, aggiornamento e addestramento del personale

dell.Amministrazione civile dell.interno;

b) Direzione centrale per le risorse umane: elaborazione e attuazione delle politiche delle

risorse umane e della connessa attività di studio e ricerca, gestione del personale della carriera

prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso

le strutture centrali e periferiche dell.Amministrazione civile dell.Interno; tenuta della

matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, del conferimento degli incarichi

dirigenziali, della gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio ed

elaborazione delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l.O.I.V., dei

sistemi d.incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attività socio-

culturali a favore del personale, della mobilità interna ed esterna, dei procedimenti

disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di

lavoro;

c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: attività di programmazione

economico finanziaria e di bilancio, di trattamento economico del personale, di servizi

generali e logistici e di servizi informatici e telematici.

3. Al Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale

dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze

organizzative, logistiche e del personale, l.Ispettorato generale di amministrazione. L.Ispettorato

generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti

ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di

controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione

del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento

dell.Amministrazione dell.interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di

competenza del Ministero dell'interno. All.Ispettorato è preposto un prefetto coadiuvato da un

numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso

un prefetto a disposizione del Capo dell.Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali

ed un altro prefetto cui affidare compiti di coordinamento delle funzioni in materia di sicurezza

informatica e automazione dei servizi.

4. Il Dipartimento per l.amministrazione generale, per le politiche del personale

dell.Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo

Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l.espletamento delle funzioni

vicarie al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l.amministrazione

generale. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale,

specifiche attribuzioni.

Art. 9.

Titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale

1. La titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale delle direzioni e degli uffici centrali in

cui si articolano i dipartimenti, è attribuita a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate,

salvo che non sia diversamente disposto.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL.INTERNO

Art. 10.

Organizzazione periferica

1. Fermo restando l.articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le

funzioni delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle Questure e dei Comandi del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono esercitate negli ambiti territoriali individuati

nell.allegata Tabella A, che fa parte integrante del presente regolamento, nel rispetto del

modello di unitarietà territoriale delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia

di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. In considerazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, il Ministro dell.interno

individua, con proprio decreto, le sedi di particolare complessità e rilevanza.

3. Con le procedure di cui all.articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.

334 e dell.articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si

provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al necessario adeguamento

delle dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato e

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell.ambito del processo di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche e delle forze di polizia.

4. Con decreto del Ministro dell.interno sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del

Governo che provvedono all.esercizio unitario delle funzioni logistico-strumentali

dell.organizzazione periferica del Ministero dell.interno. Sono oggetto dell.esercizio

unitario le spese di approvvigionamento per beni e servizi di cui all.allegata Tabella B. Le

voci di spesa della predetta Tabella B possono essere integrate con decreto del Ministro

dell.interno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 11.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero di cui al

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2015, sono rispettivamente ridefinite

dalla allegata Tabella C, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. All.individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell.ambito degli uffici

centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti

uffici e delle relative risorse tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta

collaborazione del Ministro nell'ambito del contingente assegnato, si provvede con decreti

ministeriali adottati ai sensi dell.articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, come modificato dall'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell.articolo 10 del decreto

legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

3. Fino all.adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ciascuna struttura ministeriale

continua ad operare avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le

competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

Art. 12.

Rimodulazione! delle! aliquote! di! cui! all.articolo! 42! della legge 1° aprile 1981, n. 121 nonché

all.articolo!3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni

dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica dei prefetti e della correlativa

configurazione dei compiti operativi individuati dal presente regolamento:

a) l.aliquota di cui all.articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è ridotta a 13;

b) l.aliquota di prefetti di cui all.articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345,

convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è

commisurata al limite massimo del 20 per cento della dotazione organica.

Art. 13.

(Disposizioni!in!materia!di!gestione!dell.Albo!dei!segretari!comunali!e!provinciali!e!

inquadramento del personale ex AGES ed ex SSPAL)

1. Nelle more della completa attuazione del processo di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche, con particolare riferimento alla figura dei segretari comunali e provinciali, opera,

nell.ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, una struttura di missione col

compito di curare la gestione del relativo Albo nazionale fino alla soppressione dello stesso.

2. In attuazione di quanto disposto dall.articolo 10, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012,

n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è istituita un.apposita

sezione dei ruoli del personale dell.Amministrazione civile dell.interno per l.inquadramento del

personale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell.albo dei segretari comunali e

provinciali (AGES) e della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti

della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui, rispettivamente, all.articolo 7, comma 31-

quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e all.articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il

predetto personale è inquadrato per ordine di anzianità di servizio, sulla base della tabella di

corrispondenza approvata con il decreto del 23 maggio 2012 adottato dal Ministro dell.interno, di

concerto con il Ministro dell.economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 7, comma

31-quater, del citato decreto-legge n. 78 del 2010.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L. ORGANISMO INDIPENDENTE DI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E IL COMITATO PER IL

COORDINAMENTO DELL.ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

Art. 14.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all.articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) l.Organismo

indipendente di valutazione della performance; »;

b) sostituire l.articolo 5 con il seguente:

«5. Organismo indipendente di valutazione della performance.-1. Presso il Ministero

opera l.Organismo indipendente di valutazione della performance previsto

dall.articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato

.Organismo..

2. L.Organismo di cui al comma 1 svolge, in posizione di autonomia operativa e

valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo 14,

nonché quelle di cui all.articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a) del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall.articolo 30,

comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all.articolo 8, comma 1, ultimo

periodo, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999. Esercita altresì le attività di

controllo strategico di cui all.articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.

286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all.organo di indirizzo politico-

amministrativo.

3. L.Organismo è nominato, sentita l.Autorità di cui all.articolo 13 del citato decreto

legislativo n. 150 del 2009, dal Ministro dell.interno, per un periodo di tre anni,

rinnovabile una sola volta, secondo le modalità ed i criteri di cui all.articolo 14,

commi 3 e 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. L.Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di

cui uno, con funzioni di Presidente, in possesso dei requisiti stabiliti dall.Autorità ai

sensi dell.articolo 13, comma 6, lettera g) del decreto legislativo n. 150 del 2009, e

di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della

valutazione della performance e della valutazione del personale delle

amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati all.Autorità di cui

all.articolo 13.

5. Non possono essere nominati componenti dell.Organismo coloro che rivestano

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali

ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le

predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.»;

e) dopo l.articolo 5 inserire il seguente:

«5-bis. Copertura finanziaria. - 1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal

funzionamento dell.Organismo indipendente di valutazione si provvede nei limiti

delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza

previsto per il soppresso Servizio di controllo interno.».

Art. 15.

Comitato!per!il!coordinamento!dell.Alta sorveglianza delle grandi opere

1. Presso il Ministero dell.interno opera il Comitato per il coordinamento dell'Alta

sorveglianza delle grandi opere di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 e

successive modificazioni e integrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nell.ambito dell.Ufficio di Gabinetto opera il personale di supporto tecnico-amministrativo

all.attività del Comitato per il coordinamento dell.Alta sorveglianza delle grandi opere. Tale

personale è costituito da un contingente messo a disposizione dai Dipartimenti e dagli Uffici

interessati nell.ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more del processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, delle forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, le

Prefetture . Uffici territoriali del Governo, le Questure e le strutture periferiche del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco interessate dalla ridefinizione degli ambiti territoriali, ai sensi

dell.articolo 10, comma 1, cessano di esercitare le loro funzioni secondo un piano di gradualità

definito con decreto del Ministro dell.interno e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Al fine di garantire la continuità delle funzioni già svolte sul territorio e la prossimità dei

servizi al cittadino, nelle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui al comma 1 possono

essere mantenuti sportelli per lo svolgimento di specifici servizi per non oltre un anno dalla

data di cessazione della effettiva operatività delle strutture periferiche interessate dalla

ridefinizione degli ambiti territoriali.

Art. 17.

Abrogazioni e clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, è abrogato.

2. L.attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica ed è assicurata mediante l.utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tabella A

Art. 10, comma 1

(In corsivo le sedi accorpate)

1 Teramo- L.Aquila 41 Macerata

2 Chieti- Pescara 42 Pesaro-Urbino

3 Matera 43 Isernia-Campobasso

4 Potenza 44 Asti- Alessandria

5 Vibo Valentia - Catanzaro 45 Cuneo

6 Cosenza 46 Verbano-Cusio-Ossola - Novara

7 Crotone 47 Torino

8 Reggio Calabria 48 Biella -Vercelli

9 Benevento - Avellino 49 Bari

10 Caserta 50 Barletta-Andria-Trani

11 Napoli 51 Brindisi

12 Salerno 52 Foggia

13 Bologna 53 Lecce

14 Ferrara 54 Taranto

15 Forlì-Cesena 55 Cagliari

16 Modena 56 Oristano- Nuoro

17 Piacenza - Parma 57 Sassari

18 Ravenna 58 Agrigento

19 Reggio Emilia 59 Enna- Caltanissetta

20 Rimini 60 Catania

21 Gorizia 61 Messina

22 Trieste 62 Palermo

23 Pordenone- Udine 63 Ragusa

24 Frosinone 64 Siracusa

25 Latina 65 Trapani

26 Roma 66 Arezzo

27 Rieti- Viterbo 67 Firenze

28 Genova 68 Grosseto

29 Savona-Imperia 69 Livorno

30 La Spezia 70 Massa-Carrara- Lucca

31 Sondrio- Bergamo 71 Pisa

32 Brescia 72 Prato -Pistoia

33 Lecco- Como 73 Siena

34 Cremona- Mantova 74 Perugia

35 Milano 75 Terni

36 Monza e Brianza 76 Rovigo- Padova

37 Lodi - Pavia 77 Belluno- Treviso

38 Varese 78 Venezia

39 Ancona 79 Verona

40 Fermo- Ascoli Piceno 80 Vicenza

Tabella B

articolo 10, comma 4

1) spese per beni di consumo;

2) spese per canoni e fitti;

3) spese per corsi di formazione;

4) spese per manutenzione ordinaria e riparazioni;

5) spese per locazioni, noleggi e leasing operativo;

6) spese per pubblicazioni periodiche;

7) spese per rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità,

8) spese postali e valori bollati;

9) spese per utenze;

10) spese per mense;

11) spese per servizi ausiliari;

12) spese per pulizia.

Tabella C

articolo 11, comma 1

Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile

Carriera prefettizia

Dotazione

organica

Prefetti 118

Viceprefetti 700

Viceprefetti aggiunti 572

Totale 1.390

Qualifiche dirigenziali Area I

Dotazione

organica

Dirigenti

Dirigente 1° fascia 5

Dirigente 2° fascia 195

Totale 200

Aree funzionali

Dotazione

organica

Area Terza 8.356

Area Seconda 10.883

Area Prima 1.310

Totale 20.549











VICEDIRIGENZA IN PARLAMENTO

Montecitorio , 28 ottobre 2014

La Dirstat non resta a braccia conserte, in attesa di conoscere l'esito del parere della Corte Costituzionale richiesto, come tutti sanno, dal Consiglio di Stato. Abbiamo intrapreso numerose iniziative sia a livello parlamentare sia a livello giudiziario. NON FIDATEVI DEL NOSTRO SILENZIO: NON ABBIAMO MAI SMESSO DI LAVORARE, NE' SMETTEREMO MAI.

Non siamo in disarmo.

DI SEGUITO IL NOSTRO LAVORO:

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06618

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 319 del 28/10/2014

Firmatari

Primo firmatario: DI MAIO LUIGI Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE Data firma: 28/10/2014

Destinatari

Ministero destinatario:

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 28/10/2014

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06618

presentato da

DI MAIO Luigi

testo di


Martedì 28 ottobre 2014, seduta n. 319


LUIGI DI MAIO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che: l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza nella pubblica amministrazione istituendo una apposita area separata della vicedirigenza stessa nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento; il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n. 15 del 2009 relativa al pubblico impiego pertanto l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è rimasto invariato; con la riforma della dirigenza-attuata dalla legge 15 luglio 2002 n. 145 si introduce l'area separata della vicedirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, prima della introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti in unico sistema di contrattazione collettiva; l'introduzione del termine «separata» per l'area della vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questi dipendenti nel contratto di comparto bensì in una contrattazione specifica in considerazione di una categoria intermedia tra quella dirigenziale e quella impiegatizia; la ratio della norma consiste nella impossibilità di definire il rapporto di lavoro con gli stessi strumenti utilizzati dal contratto di comparto in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli dei dirigenti piuttosto che a quelli degli impiegati; la figura del vicedirigente, indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe in altre parole rappresentare l'area dei quadri direttivi della pubblica amministrazione; tuttavia, a dispetto della legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica amministrazione ha sempre ignorato quanto previsto dalla legge, nonostante sentenze favorevoli, preferendo non parlare più di vicedirigenza. Fu tanto grave la penalizzazione scaturitane che gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con la sentenza del TAR Lazio 10 maggio 2007 n. 4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo. Ciò non fu sufficiente, tant’è che si rese necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che, con sentenza n. 4391 del 16 maggio 2012 del TAR del Lazio, nominò un commissario ad actaper dare pieno adempimento alla sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007; successivamente, il giudizio di ottemperanza fu bloccato da un intervento legislativo: il comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso la vicedirigenza, di fatto caducando l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vanificando quindi gli effetti del terzo comma dell'articolo della legge n. 145 del 2002; tuttavia, il contenzioso è proseguito fino a che il 16 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n. 4211/2013 con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che aveva previsto l'istituzione previa contrattazione collettiva della vicedirigenza; in detta ordinanza, il Consiglio di Stato massimo organo della giurisdizione amministrativa ha fatto uso di parole così forti nei confronti di una simile metodica politica ormai divenuta prassi corrente, ma che, nel caso di specie, aveva un unico obiettivo: impedire la effettiva ottemperanza ad una sentenza passata in giudicato –: se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se non ritenga per motivi di opportunità amministrativa e politica di promuovere, una modifica normativa nel senso auspicato prima che si pronunci la Corte costituzionale. (4-06618)


LA DIRSTAT ANTESIGNANA DELLA ISTITUZIONE DELL'AREA DELLA VICEDIRIGENZA CONTINUA LA GRANDE BATTAGLIA INIZIATA CON L'AUDIZIONE A BRUXELLES NEL LONTANO ANNO 2000.